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Corte costituzionale italiana, N. 110/2015, 15 giugno 2015

Data
15/06/2015
Tipologia Sentenza
Numerazione 110/2015

Abstract

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.

Riferimenti normativi

Art. 1, com. 2 Costituzione
Art. 3, Costituzione
Art. 48, Costituzione
Art. 21, com. 1 Legge n. 18, 24/01/1979

Massima

1. Il mero riferimento all'interesse all'accertamento della pienezza del diritto di voto con riguardo alle future consultazioni per l'elezione del Parlamento Europeo, senza alcun'altra indicazione, non può essere considerato motivazione sufficiente né plausibile dell'esistenza dell'interesse ad agire, idonea ai fini dell'ammissibilità dell'azione di legittimità costituzionale. La disposizione impugnata, differentemente dall'ipotesi delle elezioni per il Parlamento Nazionale, non crea alcuna zona franca sottratta al sindacato costituzionale. Ne consegue che le vicende elettorali relative all'elezione dei membri italiani del Parlamento europeo possono essere sottoposte agli ordinari rimedi giurisdizionali, nel cui ambito può svolgersi ogni accertamento relativo alla tutela del diritto di voto nonché sollevarsi incidentalmente questione di costituzionalità delle norme che lo disciplinano.
(È inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, numeri 1-bis) e 2), della legge 24 gennaio 1979, n.18, impugnato in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48 Cost., nella parte in cui prevede, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, una soglia di sbarramento per le liste che non abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi).