Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

Oganezova c. Armenia, Nn. 71367/12 e 72961/12, Corte EDU (Quarta Sezione), 17 maggio 2022

Abstract

Crimini d’odio e atti a contenuto omofobico contro un membro della comunità LGBT. Violazione dei divieti di discriminazione e di trattamenti inumani e degradanti.

Riferimenti normativi

Art. 3 CEDU
Art. 14 CEDU

Massima

1. I commenti e gli insulti discriminatori devono essere considerati ad ogni modo una circostanza aggravante in sede di valutazione dei casi di maltrattamento alla luce dell’articolo 3. Questo si applica in particolare ai crimini d’odio di natura violenta.

2. Nell’indagare gli episodi di violenza, quali i maltrattamenti, le autorità statali hanno il dovere di adottare tutte le misure utili a smascherare possibili motivi discriminatori sottesi alla condotta. Le autorità devono compiere tutto ciò che sia ragionevole nelle circostanze del caso ai fini di raccogliere e mettere in sicurezza le prove, esplorare tutte le possibilità per scoprire la verità ed adottare decisioni imparziali, oggettive e pienamente motivate, senza tralasciare alcun fatto sospetto che possa essere ritenuto indicativo della violenza alimentata da, per esempio, intolleranza razziale o religiosa, o dalla discriminazione di genere.

3. L’incitamento all’odio non implica necessariamente un invito a compiere un atto di violenza o altri atti criminali. Gli attacchi sulle persone commessi insultando, ridicolizzando o diffamando specifici gruppi della popolazione possono essere considerati sufficienti dalle autorità per procedere alla lotta contro i discorsi razzisti pronunciati in nome della libertà di espressione esercitata in maniera irresponsabile.
(La ricorrente, noto membro della comunità LGBT armena, lamentava la violazione del divieto di discriminazione ex art. 14 e del divieto di trattamenti inumani e degradanti ex art. 3 a seguito degli attacchi aggressivi a contenuto omofobico, tra cui l’incendio doloso del bar di cui era comproprietaria. La Corte ha riconosciuto la violazione dell’art. 3 in combinato disposto con l’art. 14, non avendo le autorità armene né garantito protezione adeguata alla ricorrente né condotto delle indagini adeguate).