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NIT S.R.L. c. Repubblica di Moldavia, N. 28470/12, CEDU (Grande Camera), 5 Aprile 2022

Abstract

Revoca della concessione televisiva a fronte della ripetuta violazione dell'obbligo di garantire il pluralismo politico dei media. Legittima ingerenza nel diritto alla libertà di espressione.

Riferimenti normativi

Art. 10 CEDU

Massima

1.    Non esiste democrazia senza pluralismo. Garantire il pluralismo nel settore audiovisivo in una società democratica non significa semplicemente promuovere differenti canali audiovisivi o consentire a potenziali operatori di accedere al relativo mercato. È necessario, inoltre, assicurare la diversità del contenuto dei programmi, che rifletta il più possibile la varietà di opinioni presenti nella società a cui essi sono rivolti. Agli Stati spetta il compito di definire un quadro normativo capace di realizzare un effettivo pluralismo dei media.

2.    Nel valutare il pluralismo dei media, aspetti di pluralismo c.d. interno (inteso come apertura del mezzo informativo alle diverse tendenze politiche e culturali presenti in un paese) e c.d. esterno (afferente alla necessità di garantire una pluralità di voci in tutti i media e dunque di evitare situazioni di dominio sul mercato audiovisivo) devono essere considerati in combinazione. La mancanza di pluralismo interno potrebbe infatti essere compensata dal pluralismo esterno e viceversa.

3.    Per quanto la Convenzione lasci poco spazio alle ingerenze nel diritto alla libertà di espressione nel caso di dibattito politico, sanzioni molto severe, come la revoca di una concessione televisiva, possono ritenersi necessarie in una società democratica per contrastare pratiche che compromettono il pluralismo politico dei media.

(Nel caso di specie, l’emittente televisiva NIT si era vista revocare la concessione televisiva, in considerazione delle dure critiche mosse, nel corso delle sue trasmissioni, ai membri del governo moldavo e dell’aperto sostegno mostrato ai partiti di opposizione. La società ricorrente lamentava, pertanto, la violazione dell’art. 10 CEDU. La Corte ha valutato l’ingerenza nel diritto alla libertà di espressione “necessaria in una società democratica” e ha ritenuto che le autorità nazionali fossero riuscite a bilanciare correttamente l’interesse della comunità alla salvaguardia del pluralismo dei media, da un lato, e la tutela della libertà di espressione della NIT S.r.l., dall’altro).