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Paparrigopoulos c. Grecia, N. 61657/16, Corte Edu (Sez. I), 30 giugno 2022

Data
30/06/2022
Tipologia Sentenza
Numerazione C‑281/15

Abstract

Manifesta violazione dell’art. 8 della CEDU causa disparità di trattamento tra la madre e il padre biologico non uniti in matrimonio di un minore allorquando al padre biologico non venga riconosciuto il diritto all’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di sua figlia.

Riferimenti normativi

Art. 8 CEDU
Art. 14 CEDU

Massima

1. La legislazione nazionale che limita l'esercizio dell'autorità parentale del padre di un bambino nato fuori dal matrimonio richiedendo, per il caso di riconoscimento giudiziale della paternità, il necessario accordo della madre per il suo esercizio, configura una disparità di trattamento rispetto alla madre o al padre sposato o divorziato, non giustificata dall’interesse superiore del minore.
 
2. L'articolo 8 è essenzialmente concepito per proteggere l'individuo da interferenze arbitrarie da parte delle autorità pubbliche. Tuttavia, può anche dar luogo a obblighi positivi relativi, tra l'altro, all'efficacia delle procedure di indagine relative alla vita familiare. lo svolgimento inefficace, e in particolare tardivo, dei procedimenti di affidamento dei minori può comportare una violazione degli obblighi positivi previsti dall'articolo 8 della Convenzione, in quanto il ritardo procedurale può far sì che la questione controversa venga di fatto decisa. Ne consegue che nei casi che riguardano il rapporto di una persona con il proprio figlio, vi è l'obbligo di esercitare un'eccezionale diligenza in considerazione del rischio che il trascorrere del tempo possa portare a una determinazione di fatto del caso. Questo obbligo, che è decisivo per valutare se una causa è stata esaminata entro un termine ragionevole, come richiesto dall'articolo 6 § 1 della Convenzione, è anche uno dei requisiti procedurali impliciti nell'articolo 8  della CEDU.