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Commissione c. Austria, C-328/20, CGUE (Seconda Sezione), 16 giugno 2022

Abstract

Adeguamento degli assegni familiari e di alcuni vantaggi fiscali concessi a favore dei lavoratori in funzione dello Stato di residenza dei loro figli. 

Riferimenti normativi

 Regolamento UE n. 883/2004 

Massima

Il diritto dell’Unione vieta qualsiasi discriminazione, in materia di sicurezza sociale, fondata sulla cittadinanza dei lavoratori migranti. Pertanto, un meccanismo di adeguamento degli assegni familiari e di alcuni vantaggi fiscali che si applichi solo in caso di residenza del figlio del lavoratore al di fuori del territorio dello Stato membro, costituisce una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza che non è giustificata. Tale meccanismo, infatti, incide essenzialmente sui lavoratori migranti, in quanto è probabile che siano più in particolare i loro figli a risiedere in un altro Stato membro e poiché, come spesso avviene, i lavoratori migranti interessati da tale meccanismo sono originari di Stati membri in cui il costo della vita è inferiore a quello esistente nello Stato concedente il beneficio, tali lavoratori percepiscono prestazioni familiari nonché vantaggi sociali e fiscali di importo inferiore rispetto a quello concesso ai lavoratori dello Stato membro concedente.