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Corte costituzionale italiana, N. 243/2016, 22 novembre 2016

Data
22/11/2016
Tipologia Sentenza
Numerazione 243/2016

Abstract

Cariche elettive regionali.

Riferimenti normativi

Art. 117, comma 1, Costituzione
Art. 3, Prot. 1, CEDU
Art. 1, comma 1, Legge Regione Calabria n. 19/2014
Art. 1, comma 2, Legge Regione Calabria n. 1/2005

Massima

1. Accolta la questione di legittimità costituzionale - per violazione dell'art. 123 Cost., in relazione all'art. 18 dello statuto regionale - dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge reg. Calabria n. 19 del 2014, per la parte in cui elimina il rinvio all'intero art. 5, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1999, anziché al solo ultimo periodo del comma 1 di tale articolo, rimane assorbita l'ulteriore censura riferita all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 del Primo protocollo addizionale alla CEDU.
(La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Calabria del 12 settembre 2014, n. 19, Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, per la parte in cui elimina il rinvio all’intero art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni), anziché al solo ultimo periodo del comma 1 di tale articolo).