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Khasanov e Rakhmanov c. Russia, Nn. 28492/15 e 49975/15, Corte EDU (Grande Camera), 29 aprile 2022

Abstract

Estradizione per ragioni etniche. Divieto di tortura. Divieto di discriminazione. La Corte non ha riscontrato violazione. 

Riferimenti normativi

Art. 3 CEDU

Massima

1. Il caso riguarda una persona russa estradata Kyrgyzstan in quanto appartenente a una minoranza uzbeca, perseguitata dal 2010. 

2. Nei casi di estradizione, gli Stati sono tenuti non solo a cooperare, ma anche a rispettare la natura assoluta del divieto di trattamenti inumani e degradanti e di tortura, contenuti nell'art. 3 CEDU. 

3. La Corte ha ritenuto che l'art. 3 CEDU non fosse violato, poiché report recenti dimostrano che il rischio per le minoranze in parola non è più sussistente.