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Standard Verlagsgellschaft mbH c. Austria, N. 39378/15, Corte EDU (Quarta Sezione), 7 dicembre 2021

Data
07/12/2021
Tipologia Sentenza
Numerazione 39378/15

Abstract

Ordini ingiustificati del tribunale contro una società d’informazione di divulgare i dati degli autori di commenti offensivi pubblicati sul proprio portale di notizie internet nell'ambito di un dibattito politico.

Riferimenti normativi

Art. 10 CEDU

Massima

1. La società ricorrente aveva concesso ai propri utenti un certo grado di anonimato non solo per tutelare la propria libertà di stampa, ma anche per proteggere la sfera privata degli utenti e la libertà di espressione, diritti tutti tutelati dagli articoli 8 e 10 della CEDU. Questo anonimato non sarebbe efficace se la società richiedente non potesse difenderlo con i propri mezzi. Sarebbe difficile per gli utenti difendere da soli il proprio anonimato se la loro identità fosse stata rivelata ai tribunali civili. L'ingerenza consisteva quindi nella revoca dell'anonimato e nei suoi effetti. Di conseguenza, l'ordine dei tribunali nazionali di divulgare i dati degli utenti richiesti costituiva un'interferenza con il diritto della società ricorrente di godere della libertà di stampa. 

2. Non esiste un diritto assoluto all'anonimato. Infatti l'anonimato su Internet, sebbene sia un valore importante, deve essere bilanciato con altri diritti e interessi. L'importanza di un sufficiente bilanciamento degli interessi nasce da questa consapevolezza, in particolare se si tratta di discorsi politici e dibattiti di interesse pubblico. I commenti fatti sui querelanti, benché gravemente offensivi, non erano equivalsi a discorsi di odio o di incitamento alla violenza, né erano stati altrimenti chiaramente illegali. Erano stati espressi nel contesto di un dibattito pubblico su questioni di legittimo interesse pubblico, ossia la condotta dei politici in questione che agivano in veste pubblica e i loro stessi commenti pubblicati sullo stesso portale di notizie.
(Una società d’informazione, in seguito all’inserimento di commenti offensivi che alcuni utenti avevano pubblicato sul proprio portale e che riguardavano dei politici, è stata condannata, in due procedimenti in appello, a rivelare i dati degli autori dei commenti. I tribunali nazionali hanno rifiutato di considerare questi ultimi come fonti giornalistiche. La società ricorrente ha lamentato la violazione della libertà di espressione, garantita dell'articolo 10 della CEDU).