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23-09-2021

Islam, Ebraismo e Giainismo: tra precetti religiosi, alimentazione e vaccini

Islam, Ebraismo e Giainismo: tra precetti religiosi, alimentazione e vaccini

Introduzione

 

Il contributo illustra alcuni casi in cui potrebbero essere avanzate richieste di riconoscimento del diritto all’obiezione di coscienza in relazione ai vaccini. Tali richieste si basano su convinzioni di tipo religioso e meritano attenzione da parte di un ordinamento improntato al pluralismo, al rispetto della libertà religiosa e di coscienza.

 

Islam, Ebraismo e Giainismo: tra precetti religiosi, alimentazione e vaccini

 

Diverse religioni orientali presentano, tra i loro dettami, precetti religiosi in potenziale contrasto con l’uso dei vaccini, per le modalità con cui agiscono o per i componenti rinvenibili in essi. Una di queste religioni è il Giainismo(1): si tratta di una religione orientale che vieta di uccidere qualsiasi creatura vivente, compresi batteri e virus. È uno dei cinque voti che il giainista è tenuto a osservare: l’Ahimsa(2), cioè il dovere di non nuocere ad alcuna creatura vivente.

Il vaccino potrebbe essere considerato, alla luce di questo precetto, come una pratica illecita, perché porterebbe volontariamente alla soppressione del virus. Il problema è in realtà solo apparente: la stessa religione giainista ammette la legittima difesa(3): nel caso dei vaccini, l’intenzione di prevenire una grave malattia legittima l’uccisione del virus. Il caso risulta interessante, sebbene non dia luogo a una pretesa di obiezione di coscienza, perché fornisce una testimonianza di come un precetto religioso possa provocare un conflitto di coscienza riguardante le vaccinazioni.

Per quanto riguarda, invece, Islam ed Ebraismo, queste due religioni prevedono entrambe canoni alimentari ai quali i fedeli devono obbligatoriamente attenersi, in particolare il divieto di mangiare maiale. Tramite ciò di cui si nutre, il credente assicura a se stesso la salvezza della propria anima, ma non solo, «la norma religiosa alimentare diviene potente marcatore di appartenenza culturale»(4), perciò «[i]l diritto a cibarsi secondo le regole della propria fede non si configura solo come fonte di mero sostentamento fisico, ma soprattutto psichico»(5).

Non v’è dubbio, quindi, che «il diritto ad alimentarsi secondo i dettami della propria fede costituisce un esercizio del diritto di libertà religiosa garantito dall’art. 19(6) della nostra Carta costituzionale, dalla dottrina definita «libertà religiosa alimentare»(7). Il conflitto di coscienza deriva dalla presenza di «eccipienti di origine suina che vengono utilizzati nella preparazione di alcuni vaccini»(8). Il dovere di sottoporsi a profilassi vaccinale entra così in contrasto con la libertà religiosa di coloro che appartengono a quelle religioni che orientano le scelte alimentari dei propri fedeli verso un divieto a nutrirsi di carne suina.

 

In tale contesto, il rifiuto a sottoporsi a vaccinazione potrebbe rientrare astrattamente in un’ipotesi di obiezione di coscienza, in quanto il rifiuto sarebbe motivato da un precetto religioso. In realtà, così come per la religione giainista, il contrasto è superato internamente alla religione stessa: «gli studiosi ebrei valutano in questo caso prevalente l’intenzione di salvare la vita, personale e degli altri come adempimento di un comando divino»(9). Inoltre, «il divieto di ingerire alimenti non kosher non vale nel caso dei vaccini che sono, di norma, iniettati attraverso la cute e, in ogni caso, tutte le medicine che servono a salvare la vita sono lecite, anche se non sono kosher»(10).

Anche gli studiosi islamici si sono espressi in termini simili: un prodotto che è in origine impuro può diventare successivamente halal grazie al processo di trasformazione. Si tratta del principio dell’istihala, applicato anche all’alcool presente nei farmaci. A seguito della trasformazione non sussiste più alcun legale tra i maiale e il prodotto finito.

 

Conclusioni

 

Il dibattito circa l’ammissibilità dell’obiezione di coscienza nel caso dell’obbligo vaccinale appare molto complesso, ma non può essere trascurato in uno Stato in cui sono sempre più presenti fenomeni migratori e scambi culturali: questi fattori impongono che un ordinamento attento a tutelare il pluralismo in ogni sua forma non possa dimostrarsi insensibile rispetto alle istanze obiettorie che in esso si palesano. Si è illustrato, nel presente contributo, che in alcuni casi il rifiuto delle vaccinazioni può essere sorretto da motivi di carattere religioso. È necessario, quindi, valutare l’obbligo vaccinale anche alla luce di possibili obiezioni e operare un corretto bilanciamento tra tutti i diritti e le libertà coinvolte.

 

(a cura di Veronica De Ponti, Laureanda in Diritto Ecclesiastico presso la Facoltà di Giurisprudenza di Milano-Bicocca)

 

Note

 

(1) M.L. Lo Giacco, Il rifiuto delle vaccinazioni obbligatorie per motivi di coscienza. Spunti di comparazione, in Stato e chiese e pluralismo confessionale, 2020, 42 ss.

 

(2) For a quick overview on Jainism, see Chiesa di Milano, Gianismo, online: https://www.chiesadimilano.it/cms/speciali-archivio/religioni-e-culture/giainismo-25515.html

 

(3) M.L. Lo Giacco, Il rifiuto delle vaccinazioni obbligatorie per motivi di coscienza. Spunti di comparazione, cit., 42 ss.

 

(4) E. Stradella, Ebraismo e cibo: un binomio antico e nuove tendenze alla prova del multiculturalismo, in Stato e chiese e pluralismo confessionale, 2019, 129 ss.

 

(5) A. Valletta, Il diritto al cibo religiosamente orientato al tempo di pandemia, in Stato e chiese e pluralismo confessionale, 2020, 110 ss.

 

(6) Art. 19 Cost.: "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume".

 

(7) A. Valletta, Il diritto al cibo religiosamente orientato al tempo di pandemia, cit., 110 ss.

 

(8) M.L. Lo Giacco, Il rifiuto delle vaccinazioni obbligatorie per motivi di coscienza. Spunti di comparazione, cit., 42 ss.

 

(9) Ibidem.

 

(10) Ibidem.