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17-01-2022

Abbandonare l’‘identità’ di genere

Gli strumenti internazionali non precisano il significato di identità di genere. Eppure, l’identità di genere è stata invocata come motivo di discriminazione, in particolare in casi concernenti persone trans. Le esistenze trans esulano dall’aspettativa di una corrispondenza tra sesso e genere. ‘Trans’ è, infatti, un termine ombrello che si riferisce alle persone che non si identificano con il sesso attribuito loro alla nascita. Questa definizione ampia racchiude le persone transessuali che si sono sottoposte (‘postoperatorie’) o che si sottoporranno (‘preoperatorie’) all’intervento chirurgico, nonché tutte quelle persone che non si sono sottoposte ad alcuna operazione e non si conformano alle norme sociali di espressione ed autoidentificazione che impongono il binarismo di sesso e genere. Nemmeno le convenzioni regionali definiscono il concetto di identità di genere. Di fatto, i documenti delle Nazioni Unite e quelli degli organismi regionali per i diritti umani si avvalgono spesso di questa categoria, senza fornire, tuttavia, spiegazione alcuna sulla nozione o sugli elementi che rendano l’identità di genere differente dal ‘genere’ in quanto tale. Basandosi sulla teoria psicoanalitica lacaniana del soggetto, questo saggio sostiene che il genere costituisce un’identità di per sé, venendo a mettere così in discussione il modo in cui il diritto internazionale tratta il genere e l’identità di genere come due categorie distinte. Si conclude che interrogarsi sul contenuto che il diritto attribuisce alla categoria giuridica di ‘identità di genere’ è il passo preliminare per poter valutare quali siano le protezioni che i diritti umani possono offrire o meno agli individui.

(di Giovanna Gilleri)