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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Yüksekdağ Şenoğlu e Altri c. Turchia, Nn. 14332/17 e altri 12, Corte EDU (Seconda Sezione), 8 novembre 2022

Yüksekdağ Şenoğlu e Altri c. Turchia, Nn. 14332/17 e altri 12, Corte EDU (Seconda Sezione), 8 novembre 2022

La Seconda Sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo è recentemente intervenuta in merito ai ricorsi presentati da tredici cittadini turchi, eletti nel 2015 come membri della Grande Assemblea Nazionale e militanti in un partito filo-curdo (“Partito Democratico del Popolo” – HDP), i quali sono stati sottoposti a detenzione preventiva a causa di discorsi politici dagli stessi pronunciati.

 

Muovendosi nel solco della propria antecedente giurisprudenza in materia – e in particolare del caso relativo a Selahattin Demirtaş, leader dell’HDP già sottoposto a custodia cautelare prolungata nel tempo e a procedimenti penali instaurati nei suoi confronti –, la Corte ha riscontrato la violazione di una serie di disposizioni CEDU, tra le quali l’Articolo 10 (libertà di espressione), l’Articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza), nonché l’Articolo 1 Protocollo n. 1 (diritto a libere elezioni), e da ultimo l’Articolo 18 (limite all’applicazione delle restrizioni ai diritti).

Sottolineando come discorsi di natura politica da parte dei vertici di uno dei partiti di opposizione non possano di per sé considerarsi sufficienti a giustificare la detenzione provvisoria per gravi reati di terrorismo, la Corte Edu ha richiamato altresì il memorandum del 2017 sulla libertà di espressione e la libertà dei media in Turchia pubblicato dal Commissario per i Diritti Umani, il quale aveva definito la privazione della libertà dei deputati dell’HDP come parte integrante di una politica giudiziaria fondata sul “ricorso alla persecuzione giurisdizionale per limitare il dibattito in Parlamento”. Secondo la Corte, la custodia cautelare sofferta dai ricorrenti perseguiva lo scopo non dichiarato di reprimere il pluralismo e limitare la libertà di dibattito politico, che si colloca al cuore del concetto stesso di società democratica. Questa pronuncia rappresenta uno degli esempi più recenti di una giurisprudenza in via di espansione e diretta a consolidare il ruolo della Corte di Strasburgo come baluardo del pluralismo politico dinanzi agli ostacoli che quest’ultimo incontra in alcuni ordinamenti contemporanei, tra cui quello turco.

 

(Commento a cura di Marco Galimberti)