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Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

YT e altri c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR, Causa C-282/19 (Seconda Sezione), 13 gennaio 2022

YT e altri c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR, Causa C-282/19 (Seconda Sezione), 13 gennaio 2022

La Corte di Giustizia, con sentenza del 13 gennaio 2022, nella causa C-282/19 si è espressa sulla successione di contratti a tempo determinato per gli insegnati di religione cattolica in Italia.

 

I ricorrenti principali, preso atto di non poter beneficiare dell’immissione in ruolo prevista dal diritto italiano per il personale docente a causa della durata annuale dei loro incarichi, hanno proposto un ricorso volto alla conversione dei loro contratti attuali in contratti a tempo indeterminato.

Da qui, il rinvio pregiudiziale del giudice italiano per la compatibilità della normativa italiana con la direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, nonché con il divieto di discriminazione fondato sulla religione ex art. 19 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.  

 

La Corte ha escluso una discriminazione fondata sulla religione, dal momento che l’immissione in ruolo dei ricorrenti è risultata impossibile a causa della durata dei loro incarichi, senza che vi fosse collegamento con la loro religione.

Per i giudici europei non rientra nell’ambito di applicazione della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dal momento che i ricorrenti non potevano beneficiare di una conversione del contratto in contratto a tempo indeterminato a differenza di docenti di altre materie, costituendosi così una differenza di trattamento tra due categorie di lavoratori. Ne consegue che il giudice del rinvio non può disapplicare le norme nazionali sulla base di tale clausola.

 

Per quanto riguarda poi la clausola 5 del suddetto accordo quadro, la Corte dichiara che tale disposizione osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica dall’applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun’altra misura effettiva nell’ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare.

L’osservanza di tale disposizione esige che sia verificato concretamente che il rinnovo di simili contratti miri a soddisfare esigenze provvisorie e che tale possibilità non sia utilizzata per soddisfare esigenze permanenti del datore di lavoro.

In specie, i diversi contratti a tempo determinato che legano i ricorrenti al Ministero hanno dato luogo allo svolgimento di mansioni simili per svariate annualità, quindi, si può ritenere che tali rapporti di lavoro abbiano soddisfatto un fabbisogno duraturo.

Inoltre, constatando che il titolo di idoneità di cui devono disporre gli insegnanti di religione cattolica per insegnare è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico, la Corte dichiara che tale titolo non costituisce una ragione obiettiva che giustifichi il rinnovo di contratti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato  dell’accordo quadro.

Infine, la Corte ricorda che, sebbene tale clausola sia priva di effetto diretto, il giudice del rinvio deve verificare se un’interpretazione delle disposizioni nazionali, conforme all’accordo quadro, sia possibile.

 

(Commento a cura di Alessandro Cupri)