X c. Italia, N. 42247/23, Corte EDU (Prima Sezione), 9 ottobre 2025

La decisione della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, nel caso X c. Italia del 9 ottobre 2025, concerne la presunta violazione dell’art. 8 CEDU per effetto della rettificazione della trascrizione dell’atto di nascita a distanza di cinque anni dalla nascita di un minore nato mediante procreazione medicalmente assistita, eseguita all’estero, nella parte in cui riconosce come madre anche la madre intenzionale. La Corte ha escluso la violazione dell’art. 8 CEDU atteso che il medesimo livello di tutela può essere realizzato da misure diverse da quella della trascrizione dell’atto di nascita straniero nei registri dello stato civile, individuate dalla giurisprudenza costituzionale, di legittimità e di merito. In particolare, la madre intenzionale avrebbe dovuto richiedere l’adozione in casi particolari di cui all’art. 44 lett. d) l. 184/1983 (legge adozioni) e, nel caso di specie, non lo ha fatto. Sicché la rettificazione richiesta dal PM ai sensi dell’art. 95 d.p.r. 396/2000 non è idonea a determinare una lesione dei diritti del figlio, che versa in una condizione di instabilità giuridica.
Per pervenire a simile statuizione, la Corte europea dei Diritti dell’Uomo adopera diverse argomentazioni.
La Corte rammenta, anzitutto, che il rispetto della vita privata esige che ogni figlio possa stabilire i dettagli della propria identità di essere umano, tra i quali è compresa la sua filiazione, come già affermato nell’affaire Mennesson c. Francia (n. 65192/11, §§ 46 e 96, CEDU 2014). È sufficiente, ai fini dell’applicazione del profilo relativo alla vita familiare, che i genitori intenzionali si occupino fin dalla nascita, come farebbero dei genitori biologici, di un figlio nato mediante ricorso a una PMA, e che figlio e genitori vivano insieme in un modo che non si distingue in alcun modo dalla «vita familiare» nella sua accezione abituale. Tuttavia, gli Stati Membri dispongono, ai sensi dell’art. 8 § 2 CEDU, di un ampio margine di apprezzamento, tenuto conto dei rilevanti interessi in gioco confliggenti, pubblici e privati. Parimenti, il riconoscimento giuridico di una filiazione tra minore e persona adulta senza legami biologici suscita interrogativi di ordine etico. Sicché l’ordinamento dello Stato deve offrire una soluzione giuridica che offra al minore l’individuazione legale di persone con la responsabilità di allevarlo, di provvedere alle sue necessità, di garantire il suo benessere, di vivere ed evolversi i un ambiente stabile e, tra tali diritti, pure quello di vedere riconosciuto il proprio rapporto di filiazione con il genitore intenzionale, indipendentemente dall’orientamento sessuale. Cionondimeno, occorre considerare il fattore tempo entro due punti di vista.
Il primo: questo riconoscimento era impedito in Italia fino al maggio 2025, perché la Corte costituzionale ha recentemente dichiarato l’illegittimità dell’art. 8 l.n. 40/2004 con riferimento al divieto opposto alla madre intenzionale di riconoscere come suo il figlio nato in Italia mediante ricorso a una PMA eseguita all’estero. Il pensiero corre alla pronuncia n. 68/2025.
Il secondo: la Corte deve valutare se, l’impossibilità preesistente alla pronuncia della Consulta determinasse un inadempimento dello Stato convenuto al suo obbligo positivo di garantire al minore il diritto ex art. 8 CEDU.
Per verificare la sussistenza di un inadempimento, la Corte ha analizzato i numerosi precedenti sul tema e persino il Parere consultivo n. P16-2018-001. In questi, è stato affermato che non si esclude che gli stati, entro il proprio margine di apprezzamento, possano opporre ai privati il rifiuto di riconoscere il legame tra genitore e figlio, cionondimeno è stato ammesso pure che tale rifiuto deve essere compensato dall’istituzione di un meccanismo effettivo, anche solo de facto, capace di fornire comunque qualche riconoscimento giuridico alla relazione e superare la condizione di incertezza giuridica.
Almeno a partire dal 2014, la giurisprudenza italiana, prima di merito e poi di legittimità, ha iniziato ad ammettere il ricorso da parre del genitore intenzionale all’adozione in casi particolari, in favore delle configurazioni plurali delle formazioni sociali e della famiglia. La Corte costituzionale ha progressivamente modificato la disciplina di questo tipo di adozione rimuovendo o modificandone le norme che determinavano un trattamento deteriore per il nato da PMA. Conseguentemente, esisteva, prima della pronuncia n. 68/2025, un meccanismo in grado di fornire riconoscimento legale al legame tra madre intenzionale e figlio; non sussisteva quindi alcuna impossibilità generale e assoluta in spregio all’art. 8 CEDU.
Ciò considerato, pure a fronte di una rettifica dell’atto di nascita, la madre intenzionale del ricorrente avrebbe potuto già chiedere l’adozione in casi particolari del minore ed evitare la condizione di incertezza giuridica. Anche se la Corte costituzionale ha recentemente affermato che l’adozione mite non equivale a un rapporto di filiazione stabilito per mezzo di una trascrizione, l’equivalenza totale non è richiesta dall’art. 8 CEDU, specie i considerazione della sua interpretazione offerta dalla Corte nei suoi precedenti.
La madre intenzionale e la madre biologica e legale hanno deciso, a parere della Corte, di non chiedere l’adozione particolari e hanno contribuito a prorogare la condizione di instabilità derivante dalla rettifica dell’atto di nascita.
La giudice Adamska Gallant, tuttavia, ha manifestato la sua opinione dissenziente con una serie di osservazioni critiche. La giudice non ha condiviso l’opinione della maggioranza: se è vero che la ricorrente avrebbe potuto avviare l’adozione, il minore è oggetto diretto di tale procedimento e non può essere considerato responsabile delle scelte procedurali operate dal genitore. Anzi, l’annullamento dell’atto di nascita del ricorrente dopo più di cinque anni desta serie preoccupazioni: è lo Stato italiano, con il proprio errore, ad aver avuto l’effetto di creare un lungo periodo di incertezza e di instabilità giuridica per il minore.
(Commento di Stefania Pia Perrino)
