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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Vilniaus tarptautinė mokykla, Causa C-48/24, CGUE (Prima Sezione), 12 febbraio 2026

Vilniaus tarptautinė mokykla, Causa C-48/24, CGUE (Prima Sezione), 12 febbraio 2026

La sentenza Vilniaus tarptautinė mokykla si inserisce nel ricco filone giurisprudenziale in materia di libertà fondamentali concentrandosi in particolare sul profilo delle restrizioni giustificate dall’obiettivo di promuovere e difendere la lingua ufficiale di uno Stato membro.

La pronuncia in trae origine dal rinvio pregiudiziale di un giudice lituano che domandava alla Corte di chiarire l’ambito di applicazione dell’art. 49 TFUE che sancisce e tutela la libertà di stabilimento. Il giudizio pendente dinanzi al giudice a quo aveva ad oggetto un atto ingiuntivo con cui l’Ispettorato nazionale della lingua lituana imponeva ad alcuni membri del personale di un istituto scolastico che erogava corsi in lingua inglese di conseguire entro il termine di qualche mese un certificato che attestasse un certo livello di conoscenza della lingua lituana. Tale atto ingiuntivo era stato emanato a seguito dell’accertamento, nel corso di una visita ispettiva, che diciotto dipendenti della scuola non soddisfacevano i requisiti linguistici previsti dalla normativa nazionale. In particolare, poiché l’istituto – sebbene fondato da una cittadina lituana e situato in territorio lituano – era partecipato quasi integralmente da cittadini stranieri e di altri Stati membri (finlandesi, danesi e statunitensi), il giudice del rinvio nutriva dubbi sulla portata del regime della libertà di stabilimento rispetto a tale fattispecie. I quesiti pregiudiziali vertevano dunque sull’ambito di applicazione dell’art. 49 TFUE.

La Corte ha anzitutto confermato un’interpretazione estensiva dell’art. 49 TFUE secondo la quale esso si applica alla situazione di un istituto scolastico privato stabilito in uno Stato membro del cui capitale sociale un cittadino di un altro Stato membro detiene una partecipazione che gli conferisce «una sicura influenza sulle decisioni della società e gli consente di indirizzarne le attività» (punto 33), qualora tale istituto impartisca, nello Stato membro in cui è stabilito, dietro corrispettivo, un programma internazionale di istruzione. Accertato poi che l’imposizione del possesso di un certo livello di conoscenza della lingua costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento, la sentenza procede con la valutazione circa la sua ammissibilità che è subordinata a tre condizioni: il perseguimento di un obiettivo di interesse legittimo, la necessità della misura restrittiva e la sua proporzionalità rispetto al fine perseguito. A tal proposito è stato ricordato che la difesa e la promozione della lingua ufficiale di uno Stato membro fanno parte dell’identità nazionale che l’Unione rispetta ai sensi dell’art. 4, par. 2 TUE e che sono espressione della diversità e ricchezza culturale riconosciute e garantite dall’art. 3, par. 3 TUE e dall’art. 22 della Carta. Pertanto, la tutela della lingua costituisce un obiettivo di interesse generale idoneo a giustificare restrizioni alle libertà fondamentali.

Quanto alla necessità della restrizione, la Corte ha valutato che il fatto che la legge nazionale preveda che il livello di conoscenza possa essere accertato solo tramite il certificato rilasciato dall’Agenzia nazionale per l’istruzione della Lituania (precludendo la possibilità di dimostrare la conoscenza della lingua tramite certificazioni rilasciate da altri Stati membri) ecceda quanto necessario a perseguire l’obiettivo. Quanto, infine, al criterio della proporzionalità, poiché il requisito si applica indistintamente a tutto il personale della scuola, senza «eccezioni o mitigazioni» di sorta legate alle mansioni effettivamente svolte (punti 69, 71, 80), la Corte lo ha considerato sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito. Le medesime conclusioni sono raggiunte interpretando l’art. 53, par. 1 della direttiva 2005/36 sul riconoscimento delle qualifiche professionali oggetto del terzo quesito pregiudiziale anch’esso interpretato dalla Corte alla luce dell’art. 49 TFUE. Mentre la valutazione finale sulla proporzionalità è comunque rimessa al giudice nazionale. La decisione in commento conferma un approccio della Corte particolarmente prudente rispetto alle restrizioni alle libertà fondamentali, pur non mancando di riconoscere l’importanza della promozione e della tutela della lingua e riconducendo tali istanze nel quadro del diritto dell’Unione per il tramite degli artt. 3, par. 3 e 4, par. 2 TUE nonché dell’art. 22 della Carta.

 

(Commento di Valeria Salese)