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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Velev e Altri c. Bulgaria, N. 56007/21, Corte EDU (Quarta Sezione), 9 giugno 2026

Velev e Altri c. Bulgaria, N. 56007/21, Corte EDU (Quarta Sezione), 9 giugno 2026

La Corte EDU ha ribadito, all’unanimità, che la predicazione porta a porta per i Testimoni di Geova è protetta dall’art. 9 CEDU anche se… “sgradita”. Anzi, “il semplice fatto di essere esposti a idee o convinzioni religiose che non si condividono non può, di per sé, giustificare un divieto generale delle pacifiche attività missionarie” (§ 70).

I ricorrenti, Testimoni di Geova residenti in Bulgaria, erano stati sanzionati dalle autorità nazionali per aver svolto attività di proselitismo religioso (predicazione porta a porta), pratica considerata essenziale per la missione evangelica della confessione religiosa. I ricorrenti contestavano che i regolamenti comunali bulgari, che vietavano “disturbo della quiete domestica” per finalità di proselitismo, costituissero un'ingerenza ingiustificata nel loro diritto di manifestare liberamente la propria fede (art. 9 CEDU).

La Corte di Strasburgo ha riconosciuto che le sanzioni subite dai ricorrenti impedivano di manifestare una pratica religiosa e ha contestato la qualità della legge bulgara, nella misura in cui le disposizioni comunali contestate presentavano ambiguità e genericità. Infine, ha statuito che, in una società democratica e plurale, le restrizioni alla libertà religiosa devono rispondere a una necessità sociale imperativa e devono essere proporzionate rispetto allo scopo legittimo perseguito. Nel caso di specie, un divieto generalizzato dell'attività di predicazione porta a porta, applicato senza una corretta differenziazione tra condotte moleste e pacifiche attività missionarie, eccedesse quanto necessario per proteggere i diritti altrui.

 

(Commento di Tania Pagotto)