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Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Trojan e Cupriak-Trojan, Causa C-713/23, CGUE (Grande Sezione), 25 novembre 2025

Trojan e Cupriak-Trojan, Causa C-713/23, CGUE (Grande Sezione), 25 novembre 2025

La causa C-713/23 ha gettato nuova luce su un tema classico del diritto UE, quello della circolazione degli status familiari all’interno del territorio dell’Unione.

Il giudizio instaurato dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea trae origine dal rinvio pregiudiziale promosso dal Tribunale supremo amministrativo di Varsavia. Quest’ultimo era stato adito dai ricorrenti, il Sig. Trojan e il Sig. Cupriak-Trojan, una coppia di coniugi di cittadinanza polacca, nell’ambito di una controversia con l’ufficio dello stato civile di Varsavia in materia di trascrizione di un atto di matrimonio. In particolare, il giudizio aveva ad oggetto il provvedimento di diniego adottato dal capo dell’ufficio dello stato civile di Varsavia in risposta alla richiesta dei ricorrenti di trascrizione dell’atto di matrimonio tra loro stipulato in Germania. Il provvedimento di diniego era stato motivato col fatto che l’istituto del matrimonio tra persone dello stesso sesso non fosse contemplato dal diritto nazionale e che, perciò, la trascrizione avrebbe violato i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico della Repubblica di Polonia.

Il quesito rivolto dal giudice del rinvio alla Corte di giustizia verteva sull’interpretazione degli artt. 20 e 21 TFUE sul diritto di circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione letti in combinato disposto con gli artt. 7 e 21 della Carta su, rispettivamente, il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il divieto di discriminazione.

Ribadito che la cittadinanza dell’Unione rappresenta lo status fondamentale dei cittadini dell’Unione, e ribadita altresì l’importanza dei diritti che discendono dal possesso di tale status, la Corte ha aggiunto che tra essi è compreso anche il diritto dei cittadini di condurre una «normale vita familiare sia nello Stato membro ospitante sia nello Stato membro del quale essi possiedono la cittadinanza» (punto 43). Considerando la situazione dei ricorrenti, ossia quella di una coppia di cittadini polacchi che hanno contratto matrimonio in Germania – Stato membro verso il quale essi hanno circolato e in cui hanno soggiornato stabilmente – la Corte ha precisato che l’effetto utile dei diritti che tali cittadini traggono dall’art. 21 TFUE «richiede a maggior ragione che essi possano avere la certezza di poter proseguire nello Stato membro di origine la vita familiare che hanno sviluppato o consolidato nello Stato membro ospitante, in particolare per effetto del loro matrimonio» (punto 46).

Posto che la disciplina del matrimonio rientra nella competenza degli Stati membri e che essi rimangono perciò liberi di prevedere o meno il matrimonio tra persone dello stesso sesso, la Corte ha ricordato che, secondo costante giurisprudenza, tale competenza dev’essere esercitata nel rispetto del diritto dell’Unione incluse le norme sulla libera circolazione delle persone. Il mancato riconoscimento nello Stato membro di origine del matrimonio contratto in un altro Stato membro dà luogo per i cittadini che si vedano negata la domanda di trascrizione a una restrizione della libera circolazione. Infatti, l’impossibilità di riconoscere il matrimonio contratto in un altro Stato membro può, alternativamente, dissuadere i cittadini dall’esercitare la loro libertà di circolazione recandosi in un altro Stato membro, oppure dissuaderli dal fare ritorno nello Stato membro di cui possiedono la cittadinanza dove lo status acquisito all’estero non sarebbe riconosciuto. In quanto tale, una restrizione alla libera circolazione è ammissibile solo se giustificata da considerazioni oggettive di interesse generale e proporzionata rispetto allo scopo legittimamente perseguito.

Considerata l’esigenza descritta dal giudice rimettente di preservare i principi fondamentali dell’ordinamento polacco, nella sentenza viene evidenziato come il riconoscimento servirebbe solo a consentire ai ricorrenti di ritornare nello Stato membro del quale sono cittadini senza interferire in alcun modo con la disciplina dell’istituto del matrimonio in tale ordinamento. La Corte chiarisce che il riconoscimento dei matrimoni contratti all’estero è necessario per tutelare la vita privata e familiare – il cui rispetto è sancito dall’art. 7 della Carta – dei cittadini che abbiano esercitato la loro libertà di circolazione e soggiorno. Posto l’obbligo di riconoscimento, agli Stati membri è però riconosciuto un certo margine di discrezionalità quanto alle modalità. Se la trascrizione nel registro dello stato civile – unica modalità prevista nell’ordinamento polacco – è ritenuta di per sé compatibile col diritto dell’Unione, essa tuttavia è prevista solo rispetto ai matrimoni tra persone eterosessuali. In tal modo, a giudizio della Corte, la normativa polacca sulla trascrizione penalizza le coppie omosessuali contravvenendo all’art. 21, par. 1 della Carta che, tra le altre, vieta le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale. Esaminata la normativa polacca alla luce della Carta, la Corte precisa che, nell’ambito del margine di discrezionalità che è loro concesso, gli Stati membri possono individuare anche un’unica modalità di riconoscimento dei matrimoni contratti all’estero a condizione però che la procedura prescelta si applichi indistintamente ai matrimoni tra persone dello stesso sesso e a quelli tra persone di sesso opposto.

In conclusione, gli artt. 20 e 21 TFUE letti in combinato con gli artt. 7 e 21 della Carta vengono interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che, con la motivazione che il diritto nazionale non autorizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso, non consente di riconoscere il matrimonio legalmente contratto da parte di due cittadini durante l’esercizio della loro libertà di circolazione e di soggiorno in un altro Stato membro nel quale hanno sviluppato e consolidato una vita familiare.

 

(Commento di Valeria Salese)