Tribunale di Torino, N. 3428/2026, 19 luglio 2026

L’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) agiva nei confronti di un noto personaggio pubblico (M.A.), chiedendo al Tribunale di Torino di accertare il carattere discriminatorio e molesto di alcune dichiarazioni pubblicate sul suo profilo Facebook. Le espressioni contestate, pubblicate il 19 e il 26 gennaio 2026, riguardavano il mondo islamico e le persone di origine nordafricana e associavano, in forma generalizzata, l’appartenenza religiosa o nazionale a una condizione di inferiorità culturale e alla commissione di reati.
Nel corso del giudizio intervenivano, con adesione alle domande di ASGI, Progetto Aisha APS e Promus APS, enti dediti alla tutela di interessi riconducibili alla comunità islamica. Il convenuto rimaneva contumace. Il Tribunale rilevava preliminarmente alcune irregolarità degli atti di intervento, considerate ai soli fini delle spese, e riconosceva la legittimazione di ASGI ad agire quale ente esponenziale per la tutela degli interessi collettivi incisi dalla condotta denunciata.
La domanda veniva esaminata alla luce della disciplina in materia di discriminazione e, in particolare, della nozione di molestia discriminatoria. Il Tribunale richiamava Cass. 26 maggio 2023, n. 14836, secondo cui può integrare una condotta discriminatoria anche un comportamento non sorretto da un intento soggettivo di discriminare, quando produca un effetto di pretermissione o di lesione per ragioni razziali o etniche. La nozione di molestia comprende, inoltre, l’attribuzione agli appartenenti a una determinata etnia, in quanto tali, di una maggiore inclinazione a commettere reati o a tenere comportamenti illeciti.
Applicando tali principi, il giudice riteneva che le dichiarazioni di M.A. superassero i limiti della critica politica e religiosa. Il riferimento ai “tunisini e algerini che spacciano e stuprano” non individuava singoli soggetti o fatti determinati, ma collegava direttamente la commissione di reati particolarmente gravi alla provenienza nazionale. Analogamente, le espressioni relative all’“islamismo” e al “mondo islamico” erano formulate in termini generalizzanti e idonee a rappresentare negativamente le persone musulmane e nordafricane.
La capacità lesiva era accresciuta dal mezzo utilizzato, dalla significativa visibilità del profilo Facebook del convenuto e dalla successiva ripresa delle dichiarazioni da parte di organi di stampa e altri canali social. Il Tribunale valorizzava anche la notorietà di M.A., già titolare di ruoli istituzionali, quale elemento idoneo ad amplificare la diffusione dei contenuti.
La pubblicazione di un ulteriore contenuto dopo la notifica del ricorso, pur non essendo stato autonomamente incluso nella domanda, veniva considerata quale indice della pervicacia della condotta. Nel complesso, le dichiarazioni pubblicate il 19 e il 26 gennaio 2026 venivano ritenute idonee a ledere la dignità delle persone appartenenti ai gruppi interessati e a creare nei loro confronti un clima ostile, degradante e offensivo.
Il Tribunale ordinava quindi la rimozione dei due post, ove ancora presenti, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Condannava inoltre M.A. al pagamento di euro 20.000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato equitativamente ai sensi dell’art. 1226 c.c., tenendo conto della notorietà del convenuto, dell’esposizione pubblica, del mezzo utilizzato, della gravità e reiterazione delle dichiarazioni e della loro diffusione.
A fini ripristinatori e preventivi, il giudice disponeva la pubblicazione del dispositivo, per una sola volta e a spese del convenuto, sul Corriere della Sera, nonché sulla pagina Facebook di M.A. per sessanta giorni consecutivi, con modalità idonee ad assicurarne adeguata visibilità.
In conclusione, la sentenza afferma che la critica politica o religiosa incontra un limite nella dignità delle persone e nel divieto di discriminazione. La generalizzazione di condotte criminali o di caratteristiche di inferiorità a carico di un gruppo individuato mediante l’appartenenza etnica, nazionale o religiosa costituisce molestia discriminatoria quando sia concretamente idonea a creare un clima ostile e offensivo. La pronuncia attribuisce inoltre rilievo alla diffusione dei contenuti sui social network e utilizza la rimozione e la pubblicazione del dispositivo quali strumenti complementari di cessazione della condotta e di prevenzione della reiterazione.
(Commento a cura di Martina D'Onofrio)
