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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Terna c. Italia, N. 21052/18, Corte EDU (Prima Sezione), 14 gennaio 2021

Terna c. Italia, N. 21052/18, Corte EDU (Prima Sezione), 14 gennaio 2021

Nella pronuncia Terna c. Italia, la Corte Europea dei diritti dell’Uomo si è pronunciata sul ricorso presentato da una donna italiana sposata con un uomo di origine rom che lamentava la violazione degli artt. 8, 13 e 14 della Convenzione per non aver potuto esercitare il diritto di visita nei confronti della nipote, di cui si era presa cura fin dalla nascita ed i cui genitori erano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale.

La sig.ra Terna e il marito erano stati condannati in diverse occasioni a pene detentive per traffico di droga e tratta di esseri umani e tale circostanza, insieme alla constatata assenza di competenze genitoriali e alla condizione finanziaria estremamente difficile, avevano condotto il Tribunale dei minorenni a ritenere opportuna la collocazione della minore in una famiglia affidataria e/o in una casa per bambini, garantendo comunque il diritto di visita ed il continuo contatto con la Sig.ra Terna. Da quel momento, quest’ultima aveva costantemente rivolto istanze per organizzare incontri, ma, nonostante le decisioni favorevoli del Tribunale, non aveva mai potuto esercitare il suo diritto di visita, fino a quando il Tribunale dei minorenni decise di sospendere tale diritto, accogliendo i timori del tutore di un possibile rapimento della bambina da parte della sua famiglia Rom, e successivamente ne dispose l’adozione.

La Corte EDU ha ritenuto che, poiché in due occasioni il Tribunale aveva ordinato ai servizi sociali di organizzare incontri (pur mantenendo segreto il luogo in cui si trovava la casa-famiglia della bambina) e tale ordine non venne mai rispettato dai servizi sociali, le autorità nazionali non avessero adottato sforzi adeguati e sufficienti per garantire il rispetto dei diritti di visita della Sig.ra Terna, violando così il diritto della ricorrente al rispetto della sua vita familiare, tutelato dall’articolo 8 della Convenzione.

Non è stata invece ritenuta sussistente la violazione dell’art.14 della Convenzione, avendo la Corte escluso che le decisioni del Tribunale fossero fondate sull’origine etnica della famiglia della minore.

 

(Commento a cura di Nadia Spadaro)