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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Telek e altri c. Turchia (66763/17, 66767/17, 15891/18, Corte EDU (Seconda Sezione), 21 marzo 2023

Telek e altri c. Turchia (66763/17, 66767/17, 15891/18, Corte EDU (Seconda Sezione), 21 marzo 2023

Di recente La Corte Europea dei diritti dell’Uomo si è pronunciata su un caso emblematico dell’esercizio discrezionale (rectius, arbitrario) del potere statale nel prevedere limitazioni al diritto allo studio, nello specifico post-universitario.

 

Nel caso Telek e altri contro Turchia, i tre richiedenti, di nazionalità turca, lavoravano in diverse università in Turchia ed erano tra i firmatari di una petizione intitolata "Non saremo complici di questo crimine", firmata da 1.128 accademici e accademiche, che si definivano "Accademici per la pace".

Nella notte tra il 15 e il 16 luglio 2016, un gruppo di persone appartenenti alle forze armate turche aveva messo in scena un tentativo di colpo di Stato, con la conseguente proclamazione, da parte del Governo, dello stato di emergenza. Inoltre, il Consiglio dei ministri aveva adottato una serie di decreti-legge che prevedevano, in particolare, il licenziamento dei dipendenti pubblici ritenuti legati allo stato di emergenza o che avevano avuto un legame con esso, quali, ad esempio, l’appartenenza, affiliazione o associazione con organizzazioni, strutture o gruppi che il Consiglio di Sicurezza Nazionale ha stabilito che fossero impegnati in attività pregiudizievoli per la sicurezza nazionale dello Stato.

Questi decreti-legge prevedevano anche l'annullamento dei passaporti delle persone interessate.

In varie date tra il 2016 e il 2017, i tre richiedenti - ritenuti avere legami con organizzazioni terroristiche di essere impegnati in attività pregiudizievoli per la sicurezza nazionale - sono stati licenziati dalla pubblica amministrazione e i loro passaporti sono stati annullati.

All'epoca, Telek e Şar erano assistenti di ricerca presso l'Università di Istanbul. Telek era anche iscritto agli studi di dottorato presso l'Institut d'études politiques de Paris, dove era stato ammesso come assistente di ricerca. Il sig. Şar era stato ammesso a un programma di dottorato presso l'Istituto universitario europeo di Firenze. La signora Kıvılcım era un'insegnante-ricercatrice presso l'Università di Istanbul e viaggiava in Germania quando il suo passaporto è stato annullato.

In seguito, i tre ricorrenti presentarono dei ricorsi contro le decisioni di annullamento dei loro passaporti, ma questi furono respinti dai tribunali amministrativi e dalla Corte costituzionale turca.

Nel maggio 2019, venne, inoltre, avviato un procedimento penale contro la signora Kıvılcım per aver firmato la petizione, la quale, però venne assolta nell'ottobre 2019, poiché il tribunale penale si conformò alla sentenza della Corte Costituzionale turca nella causa Zübeyde Füsun Üstel e altri due, in cui l'Alta Corte aveva ritenuto che la condanna penale di nove firmatari della stessa petizione avesse violato il diritto alla libertà di espressione. Alla fine, i tre ricorrenti hanno ottenuto nuovi passaporti dopo l'entrata in vigore, nel 2019, dell'articolo 7 aggiuntivo alla legge n. 5682 sui passaporti.

 

Il ricorso presentato avanti alla Corte di Strasburgo, nel 2017, verteva essenzialmente sulla presunta violazione degli artt. 8 e 2P1 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo.  Vi si affermava, in particolare, che la misura adottata dal Governo turco avesse provocato un pregiudizio alla vita privata dei ricorrenti, impedendo loro di portare avanti le proprie attività di ricerca accademica all'estero ed una violazione del loro diritto all’istruzione, nella misura in cui gli impedì di proseguire l’attività di studio e ricerca accademica nelle università straniere a cui erano stati ammessi.

La Corte, oltre a riconoscere la significativa ingerenza dell’annullamento del passaporto sulla vita privata dei ricorrenti, che non avevano potuto realizzare i propri progetti di vivere e proseguire gli studi e ricerche in università estere, ha ritenuto che tale misura provocasse una importante limitazione al diritto allo studio, dando un’interpretazione inedita dello stesso e significativamente estesa. In particolare, per la prima volta, la Corte europea dei diritti dell’uomo riconosce che, per il ruolo cruciale che svolgono oggi nella conduzione e nel progresso della ricerca scientifica in tutti i campi, gli studi e le ricerche specialistiche avanzate, come gli studi di dottorato, costituiscano parte integrante del diritto all'istruzione, così che il diritto allo studio comprende anche il diritto a perseguire gli studi di dottorato e l’attività di ricerca accademica all’estero.

 

(Commento a cura di Nadia Spadaro)