Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Taganrog LRO e altri c. Russia, Nn. 32401/10 e altri 19, CtEDU (Terza Sezione), 7 giugno 2022

Taganrog LRO e altri c. Russia, Nn. 32401/10 e altri 19, CtEDU (Terza Sezione), 7 giugno 2022

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è recentemente occupata, di nuovo, del trattamento dei Testimoni di Geova all’interno della Federazione Russa. Il caso riguardava varie misure adottate dallo Stato convenuto contro le organizzazioni religiose dei Testimoni di Geova, oltre che nei confronti di singoli fedeli, nell'arco di circa dieci anni. Tra queste azioni, numerosi ricorrenti si dolevano dell'imposizione dell’obbligo di una nuova registrazione, nonché di un emendamento legislativo che aveva portato al divieto della loro letteratura religiosa, del loro sito web internazionale (espressamente considerati “estremisti”) e alla revoca del loro permesso di distribuire riviste religiose. Infine, ad avviso dei ricorrenti, la Russia avrebbe mirato a imporre un bando, a livello nazionale, avverso le organizzazioni religiose dei Testimoni di Geova, a perseguire in sede penale centinaia di singoli Testimoni di Geova e alla confisca delle loro proprietà.

 

Di fronte alla Corte di Strasburgo, i ricorrenti hanno invocato la violazione una pluralità di disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. In particolare, essi hanno dedotto che la designazione della loro letteratura religiosa come “materiale estremista” (e il conseguente bando), lo scioglimento forzato delle loro organizzazioni e il perseguimento in sede penale di singoli Testimoni di Geova avessero violato i loro diritti alla libertà di religione, di espressione e di riunione e associazione, garantiti rispettivamente dagli articoli 9, 10 e 11. Inoltre, alcuni ricorrenti hanno dedotto che il ritiro del permesso di distribuire riviste religiose e la decisione di bloccare il sito web internazionale dei Testimoni di Geova non avesse base normativa nel diritto russo e comunque non fosse necessario in una società democratica. Basandosi sull'articolo 1 del Protocollo n. 1, alcuni di essi hanno inoltre opinato che la decisione di confiscare pubblicazioni, luoghi di culto e altre proprietà avesse violato il loro diritto di pacifico godimento della proprietà.

 

La Corte ha ritenuto che le condotte dello Stato convenuto abbiano integrato una serie di violazioni della Convenzione. In particolare, essa ha accertato una violazione dell'articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, letto alla luce dell'articolo 11, a causa dello scioglimento forzato del Taganrog LRO (il primo ricorrente); una violazione dell'articolo 10, a causa del divieto e della confisca delle pubblicazioni religiose; una violazione degli articoli 10 e 11, letti alla luce dell'articolo 9, a causa della designazione delle pubblicazioni dei Testimoni di Geova come “estremiste” e del perseguimento in sede penale dei singoli ricorrenti, oltre che dello scioglimento forzato delle altre organizzazioni ricorrenti; una violazione dell'articolo 10, letto alla luce dell'articolo 9, per la revoca del permesso di distribuzione delle riviste religiose della confessione; una violazione dell'articolo 9, a causa del perseguimento in sede penale dei Testimoni di Geova; una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, a causa della confisca delle proprietà dei ricorrenti.

 

(Commento a cura di Andrea Cesarini)