Tafzi El Hadri e El Idrissi Mouch c. Spagna, N. 7557/23, Corte EDU (Quinta Sezione), 8 gennaio 2026

La decisione in commento rappresenta un importante tassello nella giurisprudenza relativa al delicato equilibrio tra il diritto alla reputazione e la libertà di espressione e di stampa. Il caso nasce dalla pubblicazione di un articolo sul quotidiano ABC che accusava due educatori sociali di un centro per minori di promuovere l’integralismo islamico. A seguito della pubblicazione, la fondazione che gestiva il centro avviò un'indagine disciplinare contro uno dei due, poi archiviata, mentre colleghi e direttori smentirono ufficialmente le accuse, lodando la professionalità degli educatori. Nonostante le smentite, i due hanno denunciato un grave danno alla loro reputazione e alla loro carriera.
La Corte prima di tutto ricorda che l’art. 8 della Convenzione può imporre allo Stato di adottare misure concrete per garantire il rispetto della vita privata, anche nell'ambito dei rapporti tra privati cittadini. A tal fine, la Corte ha individuato alcuni parametri essenziali per ponderare i diritti contrapposti derivanti dagli artt. 8 e 10 della Convenzione (noti come criteri Axel Springer). Tali criteri includono: l’oggetto della pubblicazione e il suo effettivo contributo a un dibattito di pubblico interesse; il grado di notorietà della persona coinvolta; la sua condotta precedente; il contenuto, la forma e le conseguenze della pubblicazione; infine, ove pertinente, le modalità con cui le informazioni sono state acquisite (par. 89). La Corte sottolinea che la protezione offerta dall’art. 10 della Convenzione ai giornalisti non è assoluta. Questo significa che la tutela dei media è condizionata alla buona fede dei giornalisti, i quali hanno il dovere di fornire informazioni accurate e verificare rigorosamente i fatti, specialmente quando questi possono ledere la reputazione di singoli individui. L’esonero dall’obbligo di verifica è ammesso solo in circostanze eccezionali e dipende dalla natura delle accuse e dall’attendibilità delle fonti utilizzate (par. 90). Per valutare se vi sia stata una violazione dei diritti, la Corte adotta un approccio contestuale: ogni dichiarazione controversa non deve essere analizzata isolatamente, ma valutata nel quadro dell’intera pubblicazione. I giudici esaminano quindi il contenuto nel suo insieme, considerando i termini specifici, le modalità di preparazione del pezzo e il contesto globale in cui l’informazione è stata diffusa, al fine di evitare interpretazioni parziali o decontestualizzate (par. 91).
La Corte ha confermato l'assenza di violazione da parte della Spagna basandosi su diversi fattori determinanti. Un passaggio cruciale riguarda l’accusa mossa dai ricorrenti secondo cui l’articolo dell’ABC avrebbe costituito un esempio di “incitamento all’odio” (hate speech), tale da escluderlo dalla protezione della libertà di stampa. La Corte respinge questa interpretazione, ricordando che l’art. 17 (divieto dell’abuso di diritto) si applica solo quando è immediatamente evidente che la libertà di espressione viene usata per fini contrari ai valori della Convenzione. Nel caso in esame, i Giudici di Strasburgo confermano le conclusioni dei tribunali spagnoli: l’articolo non conteneva insulti manifesti né attacchi indiscriminati contro l’Islam in generale. Sebbene il linguaggio fosse forte e i titoli controversi, il testo si focalizzava su un tema specifico e legittimo: le falle nella sorveglianza amministrativa e il rischio di radicalizzazione in strutture per minori vulnerabili (parr. 95-97). La Corte sottolinea che l'articolo non era semplice pettegolezzo, ma trattava una questione di estremo interesse pubblico, specialmente considerando l’alto livello di allerta terrorismo in Spagna nel 2011. Questo riduce drasticamente lo spazio per limitare la libertà di stampa. D’altro canto, viene riconosciuto che i ricorrenti non erano personaggi pubblici e non avevano cercato la notorietà, fattore che solitamente richiederebbe una protezione della privacy più rigorosa, se non fosse bilanciato dalla rilevanza sociale del tema trattato (parr. 98-99).
L’analisi si sposta poi sulla distinzione tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore. La Corte ribadisce che, mentre i fatti possono essere provati, la verità delle opinioni non lo è; tuttavia, anche un’opinione deve poggiare su una base fattuale sufficiente. I tribunali spagnoli avevano analizzato minuziosamente le accuse (come l’appartenenza a un partito o il portare i ragazzi in moschea), concludendo che non fossero di per sé infamanti o indicative di attività violente. Un punto fermo della sentenza è che i giornalisti hanno il diritto di riportare informazioni provenienti da fonti ufficiali (in questo caso le autorità locali) senza l’obbligo di condurre indagini indipendenti per verificarne l’esattezza. La protezione delle fonti e l’affidamento sui rapporti istituzionali sono considerati pietre angolari della libertà di stampa (parr. 100-107)
La Corte non ravvisa mancanze nella condotta del giornalista, il quale aveva anche tentato di contattare il centro per ottenere una replica. Viene inoltre smentita la tesi dei ricorrenti secondo cui la loro carriera sarebbe stata distrutta dalla pubblicazione: i dati dimostrano che entrambi hanno continuato a lavorare nel settore per anni dopo l’uscita dell’articolo. Il fatto che abbiano atteso quattro anni prima di intentare una causa civile viene interpretato dalla Corte come un segnale di incoerenza rispetto alla presunta gravità e immediatezza del danno subito (parr. 108-113).
In definitiva, la Corte stabilisce che non vi è stata alcuna violazione dell’art. 8 della Convenzione poichè
“the national courts conducted the required balancing exercise between the competing rights at stake in conformity with the criteria laid down in the Court’s case-law, and it discerns no strong reasons to substitute its view for that of the domestic courts” (par. 114).
(Commento di Laura Restuccia)
