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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

T.C. c. Italia, N. 54032/18, Corte EDU (Prima Sezione), 19 maggio 2022

T.C. c. Italia, N. 54032/18, Corte EDU (Prima Sezione), 19 maggio 2022

La Corte di Strasburgo si è recentemente occupata di una controversia relativa all'educazione religiosa di una bambina. Nell’ambito del procedimento di affidamento della minore, sorgeva un disaccordo tra il ricorrente, un Testimone di Geova, e la madre, di religione cattolica romana, la quale sosteneva che il primo, a seguito della loro separazione, avesse continuato a coinvolgere la figlia nelle pratiche e nel culto della sua religione, nascondendo la circostanza alla madre e chiedendo a sua figlia di fare lo stesso.

 

Nel corso del giudizio, la madre lamentava in particolare che la condotta del ricorrente fosse contraria all'interesse della bambina, atteso che quest'ultima avrebbe manifestato del disagio poiché il padre le avrebbe impedito di frequentare i corsi di danza classica, obbligandola piuttosto ad accompagnarlo a fare volantinaggio per le strade.

A seguito della nomina di un consulente tecnico, incaricato di valutare l'impatto sulla minore di tali attività, il Tribunale di Livorno ordinava al ricorrente di astenersi dal coinvolgere attivamente la figlia nelle funzioni e nelle pratiche della sua religione. Dopo aver adito senza successo la Corte d'Appello di Firenze, il padre si rivolgeva infine alla Corte di Cassazione, la quale respingeva la sua impugnazione con pronuncia irrevocabile.

 

Facendo perno, principalmente, sull'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8, letto alla luce dell'articolo 9, il ricorrente si doleva di essere stato trattato in modo diverso rispetto alla propria ex moglie, sottolineando in particolare come, a suo dire, le pronunce dei giudici nazionali denotassero un pregiudizio nei confronti della sua religione – considerata pericolosa e quindi da evitare – senza che invece venissero indagati i convincimenti della madre.

La Corte di Strasburgo, tuttavia, ha ritenuto che le decisioni constate si fossero incentrare soprattutto sull'interesse della minore a crescere in un ambiente aperto e sereno, mirando anche a conciliare i diritti delle parti, nel quadro di un affidamento condiviso che non penalizzava in modo irragionevole i diritti di alcuno dei genitori. Peraltro, osservava la Corte come secondo la legge italiana il provvedimento del Tribunale potesse essere soggetto a revoca o modifica. La Corte, pertanto, ha ritenuto che non vi fosse stata differenza di trattamento tra i genitori sulla base del loro credo religioso.

 

(Commento a cura di Andrea Cesarini)