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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Szolcsan c. Ungheria, Corte EDU (Prima Sezione), N. 24408/16, 30 marzo 2023

Szolcsan c. Ungheria, Corte EDU (Prima Sezione), N. 24408/16, 30 marzo 2023

La Corte Europea dei diritti dell’Uomo si è recentemente pronunciata su un caso di discriminazione nel contesto educativo con una significativa sentenza che si colloca nel filone del pluralismo educativo, inteso come obbligo degli Stati contraenti della Convenzione di assicurare un trattamento paritario nell’accesso alle strutture scolastiche esistenti sul proprio territorio.

La Corte ha già riscontrato violazioni del diritto a un'istruzione libera da discriminazioni in diversi casi riguardanti alunni Rom in contesti diversi e in diversi Stati contraenti.

Alcuni di questi casi riguardavano la pratica di collocare sistematicamente gli alunni Rom in scuole o classi separate, altri hanno riguardato l'incapacità delle autorità nazionali di adottare misure volte a combattere la sovra-rappresentazione degli alunni Rom nelle scuole.

 

Nel caso in esame, la Corte di Strasburgo è stata chiamata a pronunciarsi con riferimento ad un bambino ungherese di origini Rom, iscritto al primo anno della scuola elementare della sua città, frequentata quasi esclusivamente da bambini Rom, laddove la comunità Rom costituiva meno del 4% dei residenti del bacino d'utenza della scuola.

La madre, ritenendo che il programma di studi della scuola frequentata dal figlio fosse scadente e che lo privasse di un'istruzione adeguata, aveva chiesto alle competenti autorità ungheresi il suo trasferimento nella scuola di una città vicina. La richiesta, però, era stata respinta con la motivazione che il bambino non viveva nel bacino d'utenza di detta scuola e che il doversi rendere tutti i giorni nella città vicina sarebbe stato per lui troppo pesante e non conforme, pertanto, al suo miglior interesse. La medesima argomentazione era stata sostenuta da entrambe le Corti adite in primo e secondo grado, sebbene la madre del richiedente avesse chiarito che il viaggio fosse solo un breve tragitto in autobus che non poneva particolari problemi.

 

La Corte europea dei diritti dell'uomo, seppur rilevando che altri bambini, residenti nella stessa città della ricorrente, frequentavano la scuola elementare alla quale egli aveva chiesto il trasferimento, in assenza di prove concrete o di dati statistici, non è in grado di giungere a una conclusione sul fatto che al ricorrente sia stato negato il trasferimento in tale scuola a causa della sua origine etnica Rom. Tuttavia, anche in assenza di qualsiasi intento discriminatorio da parte delle autorità statali, la Corte ritiene che le competenti autorità scolastiche ungheresi non abbiano fornito alcuna giustificazione obiettiva e ragionevole per la differenza di trattamento a cui il ricorrente è stato sottoposto durante la sua istruzione primaria.

I Giudici di Strasburgo, pertanto, hanno riscontrato una violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) della CEDU, in combinato disposto con l'articolo 2 del Protocollo n. 1 (diritto all'istruzione), stabilendo, in particolare, che il fatto che la scuola cui era iscritto il ricorrente fosse frequentata quasi esclusivamente da bambini Rom rappresentava, in sé, una forma di segregazione e che la collocazione dei bambini Rom in scuole segregate senza che le competenti autorità adottino misure adeguate a correggere le disuguaglianze è incompatibile con il dovere dello Stato di non discriminare in base alla razza o all'etnia.

Inoltre, la Corte ha ricordato che la convivenza in una società non segregata razzialmente è un valore fondamentale delle società democratiche e che uno degli strumenti essenziali per realizzarla è un’istruzione inclusiva.

Ai sensi dell'articolo 46 (forza vincolante e attuazione), la Corte ha, inoltre, affermato che lo Stato ungherese è tenuto ad adottare misure non solo per porre fine alla segregazione degli alunni Rom in quella particolare scuola, ma anche per garantire lo sviluppo di una politica idonea a porre fine alla segregazione nell'istruzione, come raccomandato dal Quinto rapporto sull'Ungheria della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI).

 

(Commento a cura di Nadia Spadaro)