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Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Stampa Diakité c. Italia, N. 44646/17, Corte Edu, I Sez., 14 settembre 2023

Stampa  Diakité c. Italia, N. 44646/17, Corte Edu, I Sez., 14 settembre 2023

La Corte europea dei diritti dell’uomo in data 14 settembre 2023 con sentenza Diakité c. Italia n. 44646/17 ha condannato la Repubblica italiana a favore di un ragazzo ivoriano per violazione dell’articolo 8 della CEDU, che assicura il diritto al rispetto della vita privata e famigliare, e dell’articolo 3, che vieta i trattamenti inumani e degradanti.

 

I fatti di causa traggono origine dall’arrivo del ricorrente in Italia in data 29 gennaio 2017 a bordo di una imbarcazione di fortuna. Giunto sulle coste italiane, il giovane veniva trasferito al centro di accoglienza di Trapani. Sin dal suo arrivo, aveva dichiarato alle autorità italiane competenti di essere minorenne e aveva presentato il certificato di nascita da cui si evince chiaramente la data di nascita: il 19 dicembre 1999. Nonostante ciò, il ricorrente veniva sottoposto a una visita medica che concludeva che la sua età ossea fosse compatibile con quella di una persona di almeno diciotto anni di età. Di conseguenza, le autorità italiane trasferivano il giovane migrante presso il centro di accoglienza per adulti della Croce Rossa di Roma.

Dopo aver presentato ricorso alla CEDU, il minore era posto presso un centro di accoglienza per i minori in cui era nuovamente sottoposto a visita medica da cui si evinceva un’età compresa tra i 17 e 18 anni. Tenendo in considerazione il margine di errore della visita ossea, era stata applicata la presunzione della minore età.

Il ricorrente lamentava, in particolare, la violazione, da parte delle autorità italiane, dei diritti procedurali derivanti dalla condizione di minore non accompagnato richiedente protezione internazionale, laddove il quadro giuridico europeo e internazionale prevede opportune garanzie per il minorenne non accompagnato richiedente asilo, tra cui la nomina di un rappresentante legale o di un tutore, l'accesso a un avvocato e la partecipazione informata alla procedura di accertamento dell'età della persona la cui età era in dubbio.

 

Nel caso di specie, la Corte ha osservato che, a causa delle carenze nelle garanzie procedurali dopo il suo arrivo in Italia, il ricorrente era stato collocato in un centro di accoglienza per adulti sovraffollato per più di quattro mesi e non gli erano stati forniti gli strumenti necessari per presentare una richiesta di asilo.

Inoltre, le autorità italiane non avevano applicato il principio della presunzione di minore età, elemento intrinseco della protezione del diritto al rispetto della vita privata di un individuo straniero non accompagnato che dichiara di essere minorenne. Il ricorrente non aveva beneficiato delle garanzie procedurali minime e il suo collocamento in un centro di accoglienza per adulti aveva pregiudicato il suo diritto allo sviluppo personale e a stabilire e sviluppare relazioni con gli altri. Ciò si sarebbe potuto evitare, secondo la Corte, se fosse stato collocato in un centro specializzato o con genitori affidatari (misure più favorevoli all'interesse del minore).

Per tali motivi, l’Italia è stata condannata per violazione dell’articolo 8 e 3 della Convezione europea sui diritti dell’uomo.

 

 (Commento di Alessandro Cupri)