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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Slagelse Almennyttige Boligselskab Afdeling Schackenborgvænge e a. c. MV e a., Causa C-417/23, CGUE (Grande Sezione), 18 dicembre 2025

Slagelse Almennyttige Boligselskab Afdeling Schackenborgvænge e a. c. MV e a., Causa C-417/23, CGUE (Grande Sezione), 18 dicembre 2025

La sentenza CGUE, Grande Sezione, del 18 dicembre 2025, trae origine dai ricorsi proposti da locatari di alloggi pubblici danesi avverso provvedimenti di trasformazione urbana adottati in applicazione dell’art. 61 a del decreto di codificazione n. 1877 del 27 settembre 2021 (almenboligloven). Tale norma consente di classificare come «area in trasformazione» i quartieri in cui, negli ultimi cinque anni, la percentuale di immigrati da paesi non occidentali e dei loro discendenti superi il 50% e ricorrano almeno due ulteriori indicatori di fragilità socioeconomica, imponendo alle autorità locali l’adozione di piani di sviluppo finalizzati a ridurre la quota di alloggi pubblici familiari al 40% entro il 2030, con conseguente risoluzione anticipata dei contratti di locazione.

I ricorrenti, nonostante l’offerta di sistemazioni alternative, si sono opposti allo sfratto, contestando la compatibilità della normativa con il divieto di discriminazione fondata sull’origine etnica sancito dalla Direttiva 2000/43/CE.

La Corte di giustizia, pur riconoscendo che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità in materia di politica abitativa e di coesione sociale – e che esigenze di pianificazione urbana possono in astratto integrare motivi imperativi di interesse generale, come già affermato in Woningstichting Sint Servatius (C-567/07) – ha stabilito che tale margine non può in alcun caso legittimare deroghe al divieto assoluto di discriminazione fondata sulla razza o sull’origine etnica, sancito dall’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e concretizzato dalla Direttiva 2000/43/CE. A tale riguardo, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata in materia di origine etnica, e in particolare le sentenze CHEZ Razpredelenie Bulgaria (C-83/14) e Jyske Finans (C-668/15), dalle quali si ricava che la nozione di «origine etnica» ai sensi della direttiva comprende i gruppi sociali caratterizzati da una comunanza di nazionalità, lingua, cultura, tradizione e ambiente di vita, e che la discriminazione fondata su tale criterio costituisce una forma di disparità di trattamento, richiedente una vigilanza speciale da parte delle autorità. La normativa nazionale oggetto del giudizio può configurare una discriminazione diretta ai sensi dell’art. 2, par. 2, lett. a), qualora risulti che la sua adozione sia fondata sull’origine etnica della maggioranza dei residenti delle aree designate e che ne consegua un trattamento meno favorevole per tutti gli abitanti di tali aree rispetto a quelli di quartieri in condizioni socioeconomiche comparabili; ovvero una discriminazione indiretta ai sensi della lett. b), qualora la medesima disciplina, pur formulata in termini apparentemente neutri, produca un effetto di particolare svantaggio a carico di determinati gruppi etnici senza rispettare il principio di proporzionalità. La qualificazione definitiva della fattispecie è rimessa al giudice nazionale del rinvio, il quale dovrà tenere conto, tra l’altro, del fatto che taluni residenti interessati dimoravano legalmente e da molti anni negli alloggi oggetto di risoluzione anticipata.

 

(Commento di Bruno Pitingolo)