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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Shipova, Causa C-43/24, CGUE (Seconda Sezione), 12 marzo 2026

Shipova, Causa C-43/24, CGUE (Seconda Sezione), 12 marzo 2026

Nella causa C-43/24, Shipova, la Corte di giustizia ha risposto ad alcuni quesiti sollevati dalla Suprema Corte di Cassazione bulgara diretti nel complesso a verificare la compatibilità della normativa nazionale in materia di cambiamento dei dati relativi al nome, al prenome, al cognome e al numero identificativo nel registro dello Stato civile al fine di conformarli al cambiamento di genere compiuto dall’individuo a cui i dati si riferiscono. Segnatamente, la normativa bulgara in questione, per come interpretata dalla Corte costituzionale nazionale, non prevedeva la possibilità di accertare un cambiamento di genere nei documenti ufficiali sulla base della sola autodeterminazione della persona interessata, richiedendosi invece una modifica corporale incidente sul sesso biologico.

La vicenda è quella di K.M.H., persona di cittadinanza bulgara che nel 2017 aveva ricevuto una diagnosi di disforia di genere e che, successivamente si era recata in Italia, dove tutt’oggi risiede stabilmente, e dove si è sottoposta a una terapia ormonale per intraprendere un percorso di affermazione di genere femminile. Nonostante K.M.H. si identifichi, appaia e si comporti come una persona di genere femminile, l’autorità bulgara aveva rifiutato di modificare i dati anagrafici iscritti presso il registro dello Stato civile bulgaro – nome, cognome, patronimico e numero di identificazione – adeguandoli al genere femminile. A causa di tale rifiuto, K.M.H. vive nella sua quotidianità numerosi problemi che derivano dalla discrepanza tra “la sua identità di genere vissuta” e  l’indicazione del suo sesso nei documenti di identità (punto 41).

Anche se non in possesso di documenti rilasciati dalla Repubblica italiana in cui venga attestata la sua identità di genere come donna e, quindi, in assenza di ostacoli alla circolazione derivanti dall’esistenza di documenti divergenti rilasciati da diversi Stati membri, la discordanza tra l’aspetto di K.M.H. e il genere indicato nel suo documento d’identità comporta che la stessa sia di frequente costretta a dissipare dubbi riguardo alla propria identità e all’autenticità del documento (punto 44).

Alla luce di queste vicende, le disposizioni di diritto che la Corte di giustizia è stata chiamata a interpretare riguardano la libera circolazione dei cittadini dell’Unione. La Corte si è concentrata sull’art. 21 TFUE sul diritto di circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione, sulla direttiva 2004/38 e, infine, sull’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sul rispetto della vita privata e familiare.

La previsione del diritto dei cittadini alla libera circolazione e soggiorno di cui all’art. 21 TFUE è integrata dalla disciplina di dettaglio della direttiva 2004/38 che ne specifica i limiti e le condizioni di esercizio. In particolare, l’art. 4, par. 3 della direttiva che si riferisce ai documenti necessari per l’esercizio della libertà di circolazione (carta d’identità e passaporto) è stato interpretato dalla Corte nel senso che le regole sul loro rilascio – pur rimanendo di competenza degli Stati membri – non possano tradursi in  ostacoli al diritto di circolare e soggiornare liberamente (punto 47). Quanto all’art. 7 della Carta, la Corte, sul presupposto della sua corrispondenza con l’art. 8 CEDU, ha fatto leva sulla giurisprudenza della Corte di Strasburgo che, non solo riconosce la tutela dell’identità di genere come elemento costitutivo e uno degli aspetti più intimi della vita privata della persona, ma ha anche ricavato da esso l’obbligo positivo per gli Stati di istituire procedimenti efficaci e accessibili che garantiscano agli individui il rispetto effettivo della loro identità di genere consentendo anche, se del caso, il cambiamento dei dati relativi al sesso nei documenti ufficiali (punti 50-51). 

Alla luce di una lettura combinata degli artt. 21 TFUE, 4, par. 3 della direttiva 2004 /38 e 7 della Carta, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo sull’art. 8 della CEDU, la normativa bulgara in questione è stata giudicata incompatibile col diritto UE in quanto idonea a determinare una discriminazione fondata sulla divergenza tra sesso biologico e identità di genere.

In conclusione, poiché l’effetto di incompatibilità suddetto derivava da una certa interpretazione della Corte costituzionale bulgara, in risposta al quarto quesito pregiudiziale, la CGUE ha aggiunto che gli artt. 21 TFUE e 7 della Carta sono autosufficienti e, dunque, il diritto dell’Unione osta anche a che il giudice nazionale sia vincolato all’interpretazione di una normativa interna resa dalla Corte costituzionale di tale Stato membro qualora ciò comporti un ostacolo al cambiamento dei dati nel registro dello stato civile in contrasto con l’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte di giustizia.

 

(Commento di Valeria Salese)