Seydi e Altri c. Francia, N. 35844/17, Corte EDU (Quinta Sezione), 26 giugno 2025

La pronuncia resa dalla Corte di Strasburgo il 26 giugno 2025 è originata dallo svolgimento di alcuni controlli di identità operati in Francia dalle forze dell’ordine nei confronti dei ricorrenti, cittadini francesi di origine africana, che denunciavano di esservi stati sottoposti sulla base di caratteristiche fisiche riconducibili alla loro provenienza etnica. Le misure erano state assunte nei pressi di stazioni ferroviarie e aree urbane ad alta frequentazione e, secondo i ricorrenti, non giustificate da comportamenti specifici o sospetti individualizzati, ma esclusivamente dalle loro caratteristiche fisiche e alla loro appartenenza etnica.
Nell’ordinamento francese è prevista la possibilità di verificare l’identità dei cittadini ai fini di prevenzione e sicurezza pubblica, senza che vengano ipotizzati gli estremi di un potenziale reato in determinate zone o circostanze. Secondo i ricorrenti, si tratta di un potere discrezionale in capo all’autorità nazionale eccessivamente discrezionale che, insieme alla mancata previsione di un obbligo normativo di tracciabilità dei controlli, rende di fatto impossibile la dimostrazione della natura discriminatoria delle misure adottate.
Sul piano interno i ricorrenti hanno agito in sede civile per il riconoscimento delle discriminazioni prodotte con i controlli e del risarcimento del danno. I giudici nazionali hanno riconosciuto in astratto il rischio di discriminazione collegato ai controlli non tracciati, elaborando un meccanismo probatorio fondato su di un principio di prova della discriminazione. Nella fattispecie concreta, peraltro, il Tribunale civile non ha ritenuto sufficientemente dimostrato il nesso di causalità tra i controlli subiti e il criterio selettivo asseritamente etnico.
Esperiti i mezzi di ricorso interni, i ricorrenti hanno adito la Corte EDU insistendo sulla dimensione strutturale del problema, evidenziando la frequenza storica e la visibilità delle minoranze etniche e culturali ai controlli di polizia e lamentando, dunque, una violazione degli articoli 8, 14 e 13 della Convenzione.
In primo luogo, la Corte di Strasburgo ha riconosciuto che i controlli d’identità possono configurare un’ingerenza nella vita privata tutelata dall’art. 8 CEDU, incidendo sull’identità delle persone e sulla loro autopercezione nello spazio pubblico. Inoltre, i giudici hanno confermato che, in presenza di un principio di prova fondato su circostanze gravi, precise e concordanti come quello elaborato dalla giurisprudenza francese, incombe sull’ordinamento nazionale fornire una giustificazione oggettiva e ragionevole per l’applicazione di un trattamento differente. La Corte ha poi precisato che in materia di discriminazione razziale o etnica il margine di apprezzamento conferito agli stati è drasticamente ridotto, rendendosi necessario uno scrutinio particolarmente rigoroso degli interessi in gioco da bilanciare.
Quanto alla mancata previsione normativa di un sistema di tracciabilità dei controlli, la Corte EDU ha rilevato che, nonostante la lacuna, i giudici interni avevano esaminato nel merito le doglianze dei ricorrenti utilizzando un meccanismo probatorio meno oneroso e pronunciandosi motivatamente nei provvedimenti decisori: il fatto che i ricorsi non abbiano avuto esito favorevole nei confronti dei ricorsi non vale, di per sé, a ritenere ineffettivo il rimedio giurisdizionale. Quest’ultimo è stato infatti fornito con strumenti concretamente idonei a sottoporre le proprie censure a un giudice competente e indipendente che emette una pronuncia motivata; inoltre, i ricorrenti hanno fornito elementi sufficienti per ritenere dimostrato il principio di prova richiesto per la configurazione della discriminazione lamentata. Pertanto, i giudici di Strasburgo non hanno ravvisato una violazione dell’art. 13 della Convenzione ad opera dell’ordinamento francese.
Rispetto all’ingerenza indebita nella vita privata dei cittadini, la Corte ribadisce che i controlli scrutinati sono virtualmente idonei a configurare una violazione dell’art. 8 CEDU. Peraltro, nelle fattispecie esaminate, i controlli erano previsti dalla legge e quindi fondati su una base legale; perseguivano finalità legittime di prevenzione dei reati e tutela dell’ordine pubblico, garantendo quindi la sicurezza della società; non sono risultati sproporzionati nelle modalità di svolgimento o nella durata degli stessi. Per queste ragioni, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto non integrata la violazione dell’art. 8 CEDU.
Di conseguenza, la Corte EDU ha ritenuto insussistente altresì la violazione dell’art. 14 CEDU, da leggere in combinato disposto con l’art. 8: posto che i ricorrenti non hanno dimostrato in maniera sufficiente la natura discriminatoria dei controlli, che gli elementi statistici prodotti non erano sufficienti a superare la soglia probatoria richiesta e che i giudici nazionali hanno utilizzato un riparto probatorio coerente e scrutinato nel merito le questioni, i giudici di Strasburgo hanno concluso per l’insussistenza del trattamento discriminatorio lamentato dai ricorrenti, pur non negando l’esistenza del fenomeno della profilazione razziale né minimizzandone la gravità sul piano sistemico.
La sentenza resa dalla Corte EDU è coerente con la pregressa giurisprudenza che si impegna nel perseguimento delle discriminazioni razziali ed etniche. Infatti, i giudici di Strasburgo ribadiscono l’esigenza di una disamina rigorosa e attenta da parte dell’autorità pubblica delle allegazioni di discriminazione, con l’obiettivo di garantire eguaglianza e dignità nello spazio pubblico e la coesione dello stesso pur nella valorizzazione delle diversità individuali. La soluzione negativa del caso di specie è peraltro passibile di un raffronto – quantomeno in astratto – con la giurisprudenza sul porto del velo islamico negli spazi pubblici (si pensi, in particolare, a S.A.S. c. Francia e a Dahlab c. Svizzera), nella quale il riconoscimento del margine di apprezzamento a favore degli stati aderenti alla Convenzione è ampio e ricollegabile alla valorizzazione della neutralità dello spazio pubblico.
La Corte EDU si trova quindi, ancora una volta, a gestire il complesso bilanciamento tra la tutela del pluralismo (sia esso etnico, culturale, religioso) e la coesione del sistema democratico, impiegando come strumento fondamentale la duttilità del margine di apprezzamento garantito a ogni ordinamento interno.
(Commento di Martina Palazzo)
