Sanchez i Picanyol e Altri c. Spagna, Nn. 25608/20, 27250/20 e 46481/20, Corte EDU (Quinta Sezione), 6 novembre 2025

La sentenza Sànchez i Picanyol e altri c. Spagna si inserisce nel contesto della crisi costituzionale catalana del 2017, originata dal tentativo delle istituzioni della Catalogna di promuovere un processo di secessione dalla Spagna attraverso il referendum del 1° ottobre 2017, dichiarato illegittimo e incostituzionale dalle autorità statali.
I ricorrenti, Jordi Sànchez, Jordi Turull e Oriol Junqueras, erano figure di primo piano del movimento indipendentista catalano e ricoprivano importanti incarichi politici o associativi. In seguito agli eventi che precedevano e accompagnavano il referendum – in particolare le manifestazioni del 20 e 21 settembre 2017 volte a ostacolare le attività delle autorità giudiziarie – essi venivano sottoposti a custodia cautelare nell’ambito di procedimenti penali concernenti reati contro l’ordine costituzionale.
Durante la detenzione preventiva i ricorrenti partecipavano alle elezioni regionali catalane del dicembre 2017 e risultavano eletti al Parlamento della Catalogna. Tuttavia, i giudici nazionali respingevano diverse richieste di scarcerazione temporanea finalizzate alla partecipazione alle attività parlamentari e alle procedure di investitura del Presidente della Generalitat. Successivamente, una volta formalizzato il rinvio a giudizio, essi venivano sospesi dalle cariche pubbliche ricoperte.
Dinanzi alla Corte EDU i ricorrenti sostenevano che tali misure avevano compromesso il loro diritto di elettorato passivo e il libero esercizio del mandato parlamentare, configurando altresì un uso strumentale della custodia cautelare per finalità politiche.
La controversia veniva esaminata principalmente alla luce dell’art. 3 del Protocollo n. 1 alla CEDU, che tutela il diritto a libere elezioni e garantisce non soltanto il diritto di voto, ma anche il diritto di candidarsi e di esercitare il mandato rappresentativo ottenuto attraverso il voto popolare.
La Corte ribadiva un principio consolidato della propria giurisprudenza: i diritti elettorali non hanno carattere assoluto e gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento nella regolazione delle condizioni di esercizio dell’elettorato attivo e passivo, purché le restrizioni perseguano uno scopo legittimo e siano proporzionate. Applicando tali criteri al caso concreto, la Corte riteneva che la detenzione cautelare dei ricorrenti fosse fondata su esigenze processuali reali e sufficientemente motivate, legate al rischio di fuga e di reiterazione delle condotte contestate. Le autorità giudiziarie avevano inoltre valutato l’impatto delle misure sui diritti politici degli interessati, adottando soluzioni volte a limitarne gli effetti, come la possibilità di voto per delega.
Particolare rilievo assumeva il fatto che i ricorrenti non fossero stati esclusi dalla competizione elettorale: essi avevano potuto candidarsi, svolgere la campagna elettorale e ottenere l’elezione. Le limitazioni riguardavano esclusivamente l’esercizio successivo delle funzioni parlamentari e trovavano fondamento in esigenze cautelari ritenute compatibili con l’ordinamento convenzionale.
La Corte escludeva inoltre la violazione dell’art. 18 CEDU, osservando che non emergevano elementi sufficienti per dimostrare che la detenzione perseguisse finalità diverse da quelle formalmente dichiarate. L’obiettivo di preservare l’ordine costituzionale e garantire il corretto svolgimento del processo penale non poteva essere qualificato come un fine politico occulto.
Infine, con riferimento all’art. 5 CEDU, la Corte riteneva che la custodia cautelare fosse stata disposta e mantenuta nel rispetto delle garanzie convenzionali, sulla base di motivazioni pertinenti e non arbitrarie.
La decisione si colloca nel solco dell’orientamento tradizionale della Corte EDU in materia elettorale, caratterizzato da un approccio pragmatico e deferente nei confronti delle valutazioni operate dalle autorità nazionali. Sin dalla nota sentenza Mathieu-Mohin and Clerfayt v. Belgium, la Corte ha chiarito che l’art. 3 del Protocollo n. 1 non garantisce diritti elettorali assoluti, ma consente agli Stati di introdurre limitazioni purché esse non compromettano la sostanza del diritto e rispettino il principio di proporzionalità.
Nel caso in esame, la Corte sembra valorizzare soprattutto il dato sostanziale secondo cui il processo democratico non era stato neutralizzato: i ricorrenti avevano partecipato alle elezioni, erano stati eletti e i partiti indipendentisti avevano continuato a operare liberamente nel sistema politico spagnolo. Da questa prospettiva, le restrizioni contestate non apparivano idonee a compromettere il pluralismo politico, che rappresenta uno dei valori fondamentali della Convenzione.
La sentenza si inserisce altresì nella linea giurisprudenziale che riconosce agli Stati un margine di apprezzamento particolarmente ampio quando le restrizioni ai diritti politici si collocano all’interno di procedimenti penali diretti alla tutela dell’ordine costituzionale democratico. In tale ambito la Corte tende a esercitare un controllo limitato, verificando soprattutto l’assenza di arbitrarietà e l’esistenza di una motivazione adeguata.
Sotto un profilo critico, la pronuncia evidenzia tuttavia una tensione strutturale tra due esigenze ugualmente rilevanti: da un lato la protezione dell’ordine costituzionale e dello Stato di diritto; dall’altro la necessità di garantire la piena effettività della rappresentanza democratica espressa dagli elettori. La scelta della Corte privilegia chiaramente la prima esigenza, ritenendo che la salvaguardia delle istituzioni democratiche possa giustificare restrizioni significative all’esercizio del mandato parlamentare quando esse risultino strettamente collegate a un procedimento penale legittimamente instaurato.
In definitiva, la sentenza conferma l’orientamento secondo cui il diritto di elettorato passivo e il mandato rappresentativo godono di una tutela particolarmente intensa nell’ordinamento convenzionale, ma non prevalgono automaticamente sulle esigenze di giustizia penale e di tutela dell’ordine democratico. Il controllo della Corte resta incentrato sulla verifica della proporzionalità della misura e dell’assenza di finalità politiche abusive, elementi che nel caso di specie sono stati ritenuti sussistenti in favore dello Stato convenuto.
(Commento di Edin Skrebo)
