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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Safi, Causa C-713/23/24, CGUE (Grande Sezione), 4 giugno 2026

Safi, Causa C-713/23/24, CGUE (Grande Sezione), 4 giugno 2026

Con un rinvio pregiudiziale del Rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia), la Corte di giustizia è stata investita di alcuni quesiti in materia di cittadinanza dell’Unione relativi all’interpretazione dell’art. 20 TFUE.

La controversia nel procedimento a quo traeva origine dal diniego opposto dallo Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza) al rilascio di un titolo di soggiorno in favore di una cittadina marocchina, madre di un minore cittadino neerlandese residente nei Paesi Bassi.

Il giudice nazionale investito dell’impugnazione avverso il provvedimento dell’autorità nazionale competente si è rivolto alla Corte di giustizia con alcune questioni dirette a chiarire la portata della giurisprudenza Zambrano. In particolare, per come riformulato dalla Corte, il quesito pregiudiziale era diretto ad accertare se l’art. 20 TFUE, interpretato alla luce degli artt. 7 e 24 della Carta, ostasse al rifiuto di concedere un diritto di soggiorno derivato al genitore di un minore cittadino dell’Unione in possesso di un titolo di soggiorno valido in un altro Stato membro senza verificare se la vita familiare condotta dal minore con entrambi i genitori potesse effettivamente proseguire in un altro Stato membro e se il trasferimento sia conforme al superiore interesse del minore. La sentenza tiene in considerazione sia la possibilità che la madre sia in possesso di un titolo di soggiorno in Spagna sia quella, già più volte affrontata nella giurisprudenza della Corte, in cui essa sarebbe costretta a fare ritorno nel Paese terzo d’origine.

Per entrambe le ipotesi il ragionamento della Corte trae le mosse da una ricostruzione del significato del diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri che è qualificato come diritto “primario e individuale” (punto 33) per distinguerlo da quello dei cittadini di Paesi terzi di risiedere nell’Unione che, invece, ha carattere derivato. Il primo presupposto per la concessione in via eccezionale di un titolo di soggiorno fondato sull’art. 20 TFUE in una situazione come quella del caso di specie è l’esistenza di un rapporto di dipendenza tra madre e figlio da verificare alla luce di alcuni criteri già noti nella giurisprudenza tra cui, l’affidamento del minore e l’onere giuridico, finanziario e affettivo connesso alla sua cura etc. Ritenendo soddisfatte tutte le condizioni richieste per l’esistenza di un rapporto di dipendenza, la Corte ha compiuto una valutazione complessiva della situazione familiare e ha valorizzato i diritti del minore connessi ai rapporti familiari, in particolare il diritto al rispetto della vita familiare sancito dall’art. 7 della Carta, il superiore interesse del minore di cui all’art. 24, par. 2 della Carta, ma anche, e soprattutto, il più specifico art. 24, par. 3 della Carta che configura il mantenimento di relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori come un vero e proprio diritto fondamentale del minore. Benché i diritti del minore fossero già stati richiamati in alcune precedenti pronunce, la Corte si era concentrata su quelli garantiti dagli artt. 7 e 24, par. 2 della Carta attribuendo ad essi, tuttavia, una funzione solo accessoria nell’economia del ragionamento sull’esistenza di un diritto di soggiorno derivato. In Safi, invece, rifacendosi a un precedente – la sentenza Subdelegación del Gobierno en Toledo resa nella causa C-451/19 – la Corte ha fatto ricorso anche al cosiddetto diritto alla bigenitorialità codificato nell’art. 24, par. 3 della Carta come parametro per la valutazione del rapporto di dipendenza. Così, coerentemente con la centralità attribuita ai rapporti familiari, nella sentenza viene anche richiamata la presunzione relativa fondata sulla coabitazione stabile del minore con entrambi i genitori e sul fatto che sia l’affidamento sia l’onere giuridico, affettivo e finanziario connesso alla sua cura, siano condivisi quotidianamente da entrambi. In presenza di tali circostanze, che nel caso di specie risultano sussistere, deve presumersi l’esistenza di un rapporto di dipendenza tra il minore e ciascuno dei due genitori, indipendentemente dalla loro cittadinanza e dal fatto che dispongano di un diritto incondizionato di soggiornare nel territorio dello Stato membro. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui la madre fosse costretta a fare ritorno nel Paese terzo di origine, il minore sarebbe esposto al rischio di abbandonare il territorio dell’Unione “globalmente inteso” per seguire il genitore da cui dipende. A fronte di tale constatazione, la conclusione a cui giunge la Corte è che, in una simile eventualità, il diniego opposto alla madre avrebbe l’effetto di privare il minore del “godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti dal suo status di cittadino” in contrasto con l’art. 20 TFUE. Quest’ultimo è pertanto interpretato nel senso che, nel caso di specie, impone il riconoscimento in favore della madre di un diritto di soggiorno derivato. L’ipotesi del rimpatrio nel Paese terzo di origine sarebbe però da escludere laddove la ricorrente disponesse ancora di un valido titolo di soggiorno in Spagna. È questa circostanza a distinguere il caso Safi dalle fattispecie che in precedenza hanno contribuito all’elaborazione e allo sviluppo della dottrina Zambrano, nelle quali il rischio per il cittadino dell’Unione riguardava la permanenza nel territorio dell’Unione “globalmente inteso” e non, come nel caso di specie, il meno drastico trasferimento in un altro Stato membro. Tuttavia, nella sentenza della Corte, lo scenario dell’abbandono del territorio dell’Unione è parificato a quello in cui la madre sia in possesso di un valido titolo di soggiorno in Spagna e, dunque, il minore sia costretto a seguirla in un altro Stato membro dell’Unione. Così facendo, la sentenza nel caso Safi ha compiuto un’estensione delle situazioni à la Zambrano potenzialmente idonee a giustificare il riconoscimento eccezionale del diritto di soggiorno ex art. 20 TFUE. La ratio della concessione eccezionale del titolo di soggiorno alla madre risiede nella necessità di tutelare alcuni diritti fondamentali del minore, messi a repentaglio sia dal trasferimento al di fuori dell’Unione, sia da quello in un altro Stato membro. Dalla motivazione della sentenza è possibile individuare due distinte categorie di diritti rilevanti: da una parte i diritti che discendono dallo status di cittadino; dall’altra, i diritti del minore, in particolare quelli relativi ai rapporti familiari protetti dagli artt. 7 e 24, parr. 2 e 3 della Carta. Tali ultimi diritti assumono nel giudizio una duplice rilevanza. Oltre che come parametri per valutare l’esistenza di un rapporto di dipendenza, essi assumono autonoma rilevanza come interessi suscettibili di essere compromessi dalla decisione di diniego e, perciò, come giustificazione al rilascio di un permesso di soggiorno in via eccezionale fondato sull’art. 20 TFUE.

 

(Commento di Valeria Salese)