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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Real Madrid Club du Fùtboll, AE c. EE, Société éditrice du Monde SA, Causa C-633/22, CGUE (Grande Sezione), 4 ottobre 2024

Real Madrid Club du Fùtboll, AE c. EE, Société éditrice du Monde SA, Causa C-633/22, CGUE (Grande Sezione), 4 ottobre 2024

Con pronuncia del 4 ottobre 2024, la Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha stabilito uno Stato membro dell’UE può rifiutare l’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro qualora ciò abbia come effetto una violazione manifesta della libertà di espressione e informazione sancita dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta). 

La decisione nazionale oggetto di sentenza della CGUE era una pronuncia emessa in Spagna a seguito di un’azione intentata innanzi al Tribunale di Madrid da un club sportivo spagnolo (il Real Madrid) e un componente del suo staff medico (A.E.) nei confronti di un giornalista dipendente del quotidiano francese Le Monde (E.E.) e la Société éditrice du Monde SA al fine di vederli condannati al risarcimento dei danni patiti a seguito della pubblicazione sul quotidiano di una pubblicazione diffamatoria. Le autorità giudiziarie spagnole avevano condannato i convenuti a corrispondere un risarcimento particolarmente elevato. Le attrici avevano poi tentato di eseguire la decisione in Francia, dove i convenuti detenevano la porzione più consistente dei propri asset). Giunta la questione innanzi alla Cour de Cassation francese, questa interrogava in via pregiudiziale la Corte di Giustizia dell’Unione, chiedendo sostanzialmente se, ed eventualmente a quali condizioni, dovesse essere negata l’esecuzione in quanto idoneo a costituire una violazione manifesta della libertà di stampa, quale sancita all’articolo 11 della Carta, e, pertanto, una minaccia all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto.

Come è noto, ai sensi del Reg. (CE) n. 44/2001 (c.d. Bruxelles I, applicabile ratione temporis), uno Stato membro dell’UE può rifiutare l’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro solamente in presenza dei motivi tassativamente enucleati dal Reg. Bruxelles I, tra cui rientra – ex artt. 34 n. 1 e 45 – la manifesta contrarietà all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto, i.e., la violazione inaccettabile di una regola di diritto considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato richiesto. 

La CGUE – pur ribadendo che spetta al giudice francese stabilire se la decisione spagnola sia manifestamente contraria al proprio ordine pubblico per manifesta violazione dell’art. 11 della Carta – ha indicato una serie di parametri ai sensi dei quali i tribunali nazionali dovranno effettuare tale valutazione. Il Giudice dell’UE ha affermato che quando una sentenza contro un giornalista o un organo di stampa è idonea a determinare un effetto deterrente in tale settore, questa può essere considerata in violazione dell'ordine pubblico di altri Stati membri e l’esecuzione della decisione essere rifiutata in detti Stati. Inoltre, l’effetto deterrente sulla libertà di espressione e di informazione va valutato sulla base del carattere ragionevole e proporzionato delle somme che i giornalisti e gli organi sono stati condannati a corrispondere al danneggiato. Se non esiste tale nesso di proporzionalità una pronuncia straniera può avere un effetto deterrente sulla libertà di informazione e di espressione. 

 

(Commento di Pietro Campana)