Rafiyev c. Azerbaijan, N. 81028/17, Corte EDU (Terza Sezione), 8 luglio 2025

La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) nel caso Rafiyev contro Azerbaijan dell’8 luglio 2025 stabilisce la violazione di tre articoli fondamentali della Convenzione: l’art. 5 § 1 (diritto alla libertà e sicurezza), l’art. 6 § 1 (diritto a un equo processo) e l’art. 9 (libertà di pensiero, coscienza e religione). Il procedimento in esame concerne l’arresto e la sanzione amministrativa irrogata a Vugar Karim oglu Rafiyev, un fedele degli insegnamenti Nuristi di matrice islamica, a seguito della sua partecipazione a una riunione di culto tenutasi in un domicilio privato senza la debita autorizzazione. La decisione è significativa in quanto ribadisce l'importanza cruciale del principio di legalità e del pluralismo religioso in una società democratica. La Corte, infatti, ha stabilito che l’interferenza con il diritto di Rafiyev alla libertà di religione, dovuta al suo arresto e alla successiva condanna per la partecipazione a un incontro religioso, non era “prevista dalla legge”. Il presente commento si concentra su tale aspetto della pronuncia.
Per quanto concerne la violazione dell’art. 9 della CEDU, le parti concordano, e la Corte ne prende atto, dell'esistenza di un’interferenza con la libertà di religione del ricorrente, causata dal suo arresto e dalla condanna subita per aver preso parte a un incontro religioso. Resta però da stabilire se tale ingerenza rispetti i parametri dell’art. 9, § 2, verificando se fosse «prescribed by law», se perseguisse un obiettivo legittimo e se fosse «necessary in a democratic society» (§ 55). La Corte sottolinea che l’espressione «prescribed by law» implica non solo un fondamento normativo formale, ma anche che la normativa sia chiara e accessibile. Tale chiarezza è essenziale per garantire la prevedibilità delle conseguenze per l’individuo e per fornire un’efficace salvaguardia contro l’azione arbitraria dei poteri pubblici, delimitando in modo esplicito la portata e le modalità di esercizio di qualsiasi discrezionalità (§ 57). Di conseguenza, riconosce che né il Governo azero, né i tribunali nazionali hanno fatto riferimento a disposizioni della legislazione nazionale (in particolare l’art. 515.0.2 del Code of Administrative Offences (il CAO) e l’art. 12 della Law on freedom of religious belief del 1992) che «setting out a requirement that a religious gathering on private premises could not take place without registration or to any domestic law or provisions which could constitute the legal basis for the dispersal of a gathering held in places which were in private ownership» (§ 58). Al contrario, proprio l’art. 21 della Law on freedom of religious belief del 1992 prevedeva la libertà di «services of religious worship, rites and ceremonies at places of worship and adjacent areas, shrines, cemeteries, religious organisations, and citizens’ houses and apartments» (§ 58). D’altra parte, i Giudici di Strasburgo rilevano che l’art. 515.0.2 del CAO si applica esclusivamente a coloro che hanno istituito o gestiscono un’organizzazione religiosa. Poiché il ricorrente era semplicemente un partecipante ospite e non il proprietario dell’abitazione, non è chiaro come potesse essergli imputato l’illecito amministrativo ai sensi di tale articolo. Questa incoerenza è aggravata dal fatto che i giudici interni hanno omesso di fornire una motivazione sufficiente per la condanna, che sembra essersi basata unicamente sulla sua presenza all’incontro di culto (§ 59). A prescindere dal fatto che la residenza privata dove il ricorrente si è riunito fosse considerata un luogo di culto – ipotesi sostenuta dal Governo – la Corte si sente in dovere di ribadire un principio fondamentale.
Sebbene sia consentito agli Stati richiedere la registrazione delle confessioni religiose in conformità con gli articoli 9 e 11 della Convenzione, tale requisito non autorizza in alcun modo a sanzionare un singolo membro di un'organizzazione non registrata per aver esercitato la propria libertà di preghiera o per aver manifestato la propria fede religiosa. Affermare il contrario significherebbe escludere le fedi minoritarie prive di registrazione ufficiale e, in sostanza, concedere allo Stato la facoltà di imporre cosa una persona possa o non possa credere (§ 60). Sulla base di queste considerazioni, la Corte ritiene sufficiente concludere che l’ingerenza in esame non era “prevista dalla legge” ai sensi dell'articolo 9 § 2 della Convenzione e constata una violazione dell’art. 9 della Convenzione (§§ 61-63).
(Commento di Laura Restuccia)
