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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Rădulescu Dobrogea and Ciurea v. Romania, Nn. 63972/19 e 16056/20), Corte EDU (Quarta sezione), 16 luglio 2026

Rădulescu Dobrogea and Ciurea v. Romania, Nn. 63972/19 e 16056/20), Corte EDU (Quarta sezione), 16 luglio 2026

In Rădulescu Dobrogea e Ciurea c. Romania, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha esaminato se le sanzioni inflitte ai partecipanti a una contro-dimostrazione pacifica avessero violato la libertà di riunione dei ricorrenti, tutelata dall’articolo 11 della Convenzione.

Nel marzo 2018, i ricorrenti avevano preso parte a una manifestazione a Bucarest: mentre un partito politico stava celebrando un congresso, essi avevano espresso critiche nei confronti del partito stesso e dei suoi esponenti. La protesta si era svolta nelle immediate vicinanze del congresso, ma al di fuori del luogo in cui questo si teneva. La manifestazione era rimasta pacifica e non si erano verificati episodi di violenza. Ciononostante, i ricorrenti erano stati sanzionati con un’ammenda sulla base della normativa rumena, che vietava la partecipazione a contro-dimostrazioni organizzata contemporaneamente e nello stesso luogo di un’assemblea pubblica precedentemente notificata.

La Corte di Strasburgo ha riconosciuto che le sanzioni pecuniarie avevano una base legale e perseguivano finalità legittime, vale a dire la prevenzione dei disordini e la tutela delle persone che partecipavano all’altra assemblea. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che i giudici nazionali non avessero esaminato in modo sufficientemente approfondito le circostanze del caso. La Corte ha posto in particolare rilievo la natura politica della protesta e il fatto che essa riguardasse questioni di interesse pubblico. In tali circostanze, la libertà di espressione e la libertà di riunione pacifica richiedono una protezione particolarmente intensa.

La Corte ha pertanto riscontrato una violazione dell’articolo 11 della Convenzione, letto alla luce dell’articolo 10. Le autorità avrebbero dovuto procedere a una valutazione concreta e effettiva della proporzionalità della misura, prendendo in considerazione il disturbo effettivamente arrecato, i diritti e gli interessi contrapposti in gioco e la possibilità che misure meno restrittive avrebbero consentito lo svolgimento pacifico di entrambe le manifestazioni.

 

(Commento a cura di Tania Pagotto)