Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Pindo Mulla c. Spagna, N. 15541/20, Corte EDU (Grande Camera), 17 Settembre 2024

Pindo Mulla c. Spagna, N. 15541/20, Corte EDU (Grande Camera), 17 Settembre 2024

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è pronunciata, ancora una volta, sul tema dell’autodeterminazione e il rifiuto dei trattamenti sanitari. A differenza di altri casi dei quali la Corte si è occupata, riguardanti il rifiuto dei trattamenti per porre fine alla propria vita (ad esempio, tra le molte, Lambert and Others v. France, No. 46043/14), con la sentenza del 17 Settembre 2024 si è affrontata la questione del rifiuto specifico di trattamento – la trasfusione di sangue – e non una rinuncia indiscriminata delle terapie proposte. 

La ricorrente, Rosa Edelmira Pindo Mulla, residente in Spagna e testimone di Geova, era affetta da un fibroide uterino (myoma) da rimuovere chirurgicamente. La procedura è stata accettata dalla paziente, che ha informato le strutture ospedaliere del suo rifiuto delle trasfusioni di sangue, legato alla propria credenza religiosa. A seguito di alcune cospicue perdite ematiche, la paziente è stata trasferita, con il suo consenso, all’ospedale di La Paz, sito in una differente Comunità Autonoma, noto per la possibilità di trattare qui numerose condizioni cliniche evitando di ricorrere a trasfusioni di sangue. I medici, a fronte della situazione di emergenza, che richiedeva un intervento chirurgico immediato, non hanno seguito l’usuale iter per accertare il consenso informato della paziente né hanno consultato il Registro Nazionale delle Direttive Mediche, hanno richiesto l’autorizzazione del giudice e hanno concluso con successo l’operazione, durante la quale si sono rese necessarie alcune trasfusioni ematiche. La paziente è stata informata del ricorso alle trasfusioni solo il giorno successivo all’operazione. In una dichiarazione scritta sottoposta alla Corte EDU, la paziente ha descritto le trasfusioni subite come «uno stupro, qualcosa di disgustoso… molto, molto cattivo».

Esaurite le vie di ricorso interne, Pindo Mulla ha adito la Corte EDU, lamentando la violazione degli articoli 8 e 9 della Convenzione, che proteggono la vita privata e familiare e la libertà religiosa. 

I giudici di Strasburgo hanno innanzitutto rilevato la completezza e la chiarezza del quadro giuridico spagnolo rispetto alle procedure sanitarie e al rispetto dell’autonomia personale del paziente, che hanno consentito alla ricorrente di rendere chiaro il suo rifiuto delle trasfusioni ematiche determinato da cogenti obblighi di natura religiosa. La Corte ha quindi evidenziato la carenza informativa che ha informato l’operato dello staff dell’ospedale di La Paz, che non ha controllato i registri trasmessi dal precedente ospedale né informato la paziente, del tutto vigile e reattiva, dei trattamenti previsti. La medesima incuria informativa si è ripercossa sulla decisione del giudice, che ha autorizzato la procedura sulla base di un apparato fattuale incompleto.

Pur non mettendo in dubbio dunque l’urgenza e la gravità della condizione clinica della ricorrente al momento del suo arrivo, la Corte EDU ha ribadito che l’omissione della consultazione della paziente (diretta e/o tramite i Registri, opportunamente aggiornati dalla stessa) ha costituito una violazione dell’art. 8 della Convenzione, alla luce dell’art. 9 CEDU. L’interferenza dell’ordinamento spagnolo nel bilanciamento tra il diritto alla salute e il diritto all’autodeterminazione, anche di segno religioso, ha determinato secondo i giudici di Strasburgo un’ingerenza indebita nella sfera personalissima della ricorrente, che aveva seguito le procedure per dichiarare le proprie preferenze trattamentali e, ciononostante, ha visto ignorate le proprie indicazioni sul punto.

Il caso trattato con la Sentenza del 17 Settembre 2024 ha rappresentato l’occasione, per la Corte EDU, di ribadire il rispetto dell’autodeterminazione dell’individuo anche a fronte di pericoli consistenti per lo stesso, specie se legata al rispetto dei convincimenti personali. La decisione a favore della ricorrente non costituisce, nell’ordinamento italiano, una novità dirompente: la Corte di cassazione, con sentenza n. 29469/2020, si era espressa nello stesso senso in un caso analogo. Gli organi giurisdizionali di vertice, a livello nazionale e sovranazionale, paiono dunque allineati nel fornire assoluta preminenza all’autonomia decisionale del singolo, che deve sempre essere messo nella condizione di esercitare e contemperare le prerogative garantite dagli ordinamenti nazionali, senza che questi possano ingerirvisi.

 

(Commento di Martina Palazzo)