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Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Petrov c. Repubblica di Moldavia, N. 38066/18, Corte EDU (Quinta Sezione), 5 marzo 2026

Petrov c. Repubblica di Moldavia, N. 38066/18, Corte EDU (Quinta Sezione), 5 marzo 2026

Nel caso Petrov c. Repubblica di Moldavia del 5 marzo 2026, la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha ritenuto la Moldavia responsabile della violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti), in combinato disposto con l’articolo 14 (divieto di discriminazione), nonché della violazione dell’articolo 4 § 2 della Convenzione (divieto di schiavitù e di lavoro forzato od obbligatorio).

La Corte ha esaminato il caso di un detenuto appartenente a una “casta inferiore di paria” nell’ambito della gerarchia informale esistente nelle carceri moldave, sistema di autogestione tra detenuti tacitamente tollerato dalle autorità penitenziarie. Come osservato dalla Corte, l’esistenza di tale gerarchia costituisce un’eredità del sistema carcerario sovietico ed è presente anche in altri Stati già appartenenti all’Unione Sovietica dopo la sua dissoluzione. Il fenomeno era già stato affrontato dalla giurisprudenza europea nei casi S.P. e altri c. Russia (n. 36463/11, 2 maggio 2023) e D. c. Lettonia (n. 76680/17, 11 gennaio 2024).

Secondo quanto accertato dalla Corte, in quanto considerato appartenente alla casta dei “paria”, il ricorrente riceveva i pasti separatamente dagli altri detenuti, era sottoposto a un trattamento medico differenziato, veniva costretto a svolgere lavori non retribuiti, non aveva accesso alla chiesa del carcere ed era raramente autorizzato a uscire dalla propria cella, oltre a subire ulteriori forme di esclusione e umiliazione.

La Corte ha ritenuto integrata la violazione degli articoli 3 e 14, osservando che “la stigmatizzazione e la segregazione fisica e sociale subite dal ricorrente a causa della sua assegnazione al gruppo dei detenuti ‘paria’ gli hanno causato angoscia e sofferenze fisiche che hanno necessariamente ecceduto il livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione, e ciò anche in assenza di violenze fisiche” (par. 72). La Corte ha inoltre ribadito che lo Stato ha l’obbligo positivo di adottare misure adeguate per impedire che le persone sottoposte alla propria giurisdizione siano vittime di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti, anche quando tali condotte siano poste in essere da soggetti privati.

La Corte ha altresì accertato la violazione dell’articolo 4 § 2, ritenendo che i lavori imposti al ricorrente avessero “carattere chiaramente punitivo, poiché i compiti assegnatigli facevano parte delle umiliazioni alle quali egli era sottoposto in ragione del proprio status nella gerarchia informale tra detenuti” e fossero “fisicamente gravosi e/o degradanti”, eccedendo ogni finalità legittima di reinserimento del detenuto o di riduzione degli effetti nocivi della detenzione (parr. 111-113).

In conclusione, la Corte ha affermato che “le autorità erano pienamente consapevoli, da un lato, della situazione particolare del ricorrente e, dall’altro, della gravità del problema della gerarchia informale tra detenuti in generale, e non hanno adottato alcuna misura per proteggerlo dal ‘lavoro forzato o obbligatorio’ connesso alla sua appartenenza al gruppo dei ‘paria’” (par. 117). Inoltre, ha stabilito che le autorità nazionali devono affrontare la questione della gerarchia informale nelle carceri e adottare misure idonee a risolvere il problema sistemico che ha dato origine alla violazione accertata.

 

(Commento di Bernardo Mageste Castelar Campos)