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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

P. c. Polonia, N. 56310/15, Corte EDU (Prima sezione), 13 febbraio 2025

P. c. Polonia, N. 56310/15, Corte EDU (Prima sezione), 13 febbraio 2025

La Corte EDU si è pronunciata su un caso posto al crocevia tra la libertà di espressione, la tutela della vita privata e i diritti dei lavoratori.

Un insegnante di scuola secondaria, insignito di numerosi premi, aveva pubblicato sotto falso nome alcuni post a contenuto erotico su un sito web riservato esclusivamente agli adulti. A seguito di un procedimento disciplinare regolarmente condotto, il preside della scuola aveva ordinato il licenziamento del ricorrente: il suo comportamento era stato considerato contrario ai costumi sociali e aveva minato la dignità della professione di insegnante.

La Corte di Strasburgo è stata chiamata a pronunciarsi (tra le altre cose) sulla violazione della libertà di manifestazione del pensiero del Signor P. Ha così concluso che il licenziamento del ricorrente non fosse sufficientemente giustificato e ha riscontrato una violazione dell’art. 10 CEDU, che tutela la libertà di manifestazione del pensiero.

Si riportano alcuni passaggi meritevoli di attenzione:

“84. In primo luogo, la Corte sottolinea che le autorità nazionali non hanno preso in considerazione il fatto che il ricorrente non si era impegnato a trasmettere attivamente contenuti presumibilmente immorali agli studenti. […]

86. D'altra parte, la Corte ritiene che la condotta del ricorrente non costituisse un'intrusione nel campo delle politiche educative o delle scelte dei genitori in materia di etica o sessualità. Nulla nelle sue azioni diminuiva il diritto dei genitori di illuminare e consigliare i propri figli, di esercitare nei confronti dei figli le loro naturali funzioni genitoriali di educatori, o di guidare i figli su un percorso in linea con le convinzioni religiose o filosofiche dei genitori stessi. […]”

Al tempo stesso, la Corte ammette che un esito diverso potrebbe essere stato raggiunto in circostanze differenti, se il docente avesse insegnato religione o etica o se fosse stato assunto in un istituto religiosamente orientato:

“91.  La Corte sottolinea inoltre che il ricorrente è stato assunto nel contesto di un rapporto giuridico neutrale tra un'autorità e un individuo. In altre parole, non era impiegato in una scuola religiosa e non insegnava religione o etica. Un tale status potrebbe effettivamente richiedere la fedeltà a una visione singolare della morale o creare tra gli insegnanti di religione e i loro studenti un legame speciale di fiducia caratterizzato da alcune caratteristiche specifiche che si estendono alla condotta e allo stile di vita privati degli insegnanti”.

 

(Commento di Tania Pagotto)