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Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

O.D. e altri c. Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Causa C-350, CGUE (Grande Camera), 2 settembre 2021

O.D. e altri c. Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Causa C-350, CGUE (Grande Camera), 2 settembre 2021

La Corte di giustizia con sentenza del 2 settembre 2021 (causa C-350/20, O.D. e altri c. INPS), pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale operato dalla Corte costituzionale italiana con ordinanza del 30 luglio 2020, n. 182, ha affermato l’incompatibilità tra la disciplina italiana in materia di assegni di natalità (c.d. bonus bébé) e maternità e la direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La normativa nazionale, infatti, non consentendo la fruizione di tali prestazioni ai cittadini stranieri in possesso del c.d. permesso unico di lavoro, viola il diritto alla parità di trattamento sancito dall’art. 12 di detta direttiva.

 

In particolare, la Corte sostiene che l'assegno di natalità è concesso automaticamente ai nuclei familiari che rispondono a criteri oggettivi definiti ex lege, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali del richiedente. Si tratta, pertanto, di una prestazione in denaro destinata, mediante un contributo pubblico al bilancio familiare, ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento di un figlio appena nato (o adottato).

 

Per quanto riguarda invece l'assegno di maternità, viene chiarito che è concesso tenendo conto delle risorse del nucleo di cui fa parte la madre sulla base di un criterio oggettivo e legalmente predefinito, i.e. l'indicatore della situazione economica (ISE), senza che l'autorità competente possa tener conto di circostanze personali altre.

 

La Corte conclude che i due assegni, dunque, rientrano nei settori della sicurezza sociale per i quali i cittadini di Paesi terzi beneficiano del diritto alla parità di trattamento, diritto cui l’Italia non ha posto limitazioni, nonostante la facoltà offerta dalla direttiva agli Stati membri.

Per questi motivi, la Corte ritiene che la normativa nazionale che esclude i cittadini di Paesi terzi dal beneficio di questi assegni non sia conforme all'articolo 12 della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

(Commento a cura di Alessandro Cupri)