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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

NIT S.R.L. c. Repubblica di Moldavia, N. 28470/12, CEDU (Grande Camera), 5 Aprile 2022

NIT S.R.L. c. Repubblica di Moldavia, N. 28470/12, CEDU (Grande Camera), 5 Aprile 2022

Nel caso NIT S.R.L. c. Repubblica di Moldavia la Grande Camera è stata chiamata a pronunciarsi in merito al ricorso presentato dalla società NIT S.r.l. a fronte della revoca della sua concessione televisiva. Tale provvedimento era intervenuto in considerazione delle dure critiche mosse, nel corso di varie trasmissioni della NIT, ai membri del governo moldavo, accompagnate dall’aperto sostegno a partiti di opposizione. In particolare, le autorità moldave ritenevano che tali comportamenti inficiassero il pluralismo politico dei media. La società ricorrente lamentava una illegittima ingerenza nel suo diritto alla libertà di espressione in violazione dell’art. 10 CEDU.

 

Come evidenziato dalla stessa Corte EDU, le questioni poste dal caso in esame risultano piuttosto peculiari nel quadro della giurisprudenza europea sul pluralismo dei media. Due, in particolare, sono gli aspetti che devono essere menzionati. Da un lato, se tradizionalmente i giudici di Strasburgo si sono concentrati sulle illegittime ingerenze degli Stati nel diritto alla libertà di espressione che risultavano lesive del pluralismo, in NIT S.R.L. c. Repubblica di Moldavia veniva contestata una decisione delle autorità statali volta ad assicurare il pluralismo. Alla Corte veniva quindi domandato di trovare un giusto equilibrio tra l’interesse della comunità alla salvaguardia del pluralismo dei media e il rispetto della libertà editoriale. Dall’altro lato, la condotta della NIT S.r.l. sanzionata dalle autorità moldave risultava lesiva del pluralismo c.d. interno, da intendersi come apertura del mezzo informativo alle diverse tendenze politiche e culturali presenti in un paese. La giurisprudenza europea si era invece tendenzialmente occupata di questioni relative al pluralismo c.d. esterno, afferente alla necessità di garantire una pluralità di voci in tutti i media e, pertanto, di evitare situazioni di monopolio, duopolio o comunque di dominio sul mercato audiovisivo. A questo riguardo, la Corte ha approfittato per precisare che, nel valutare in concreto il pluralismo dei media, gli aspetti di pluralismo interno ed esterno devono essere considerati in combinazione, giacché la carenza di pluralismo interno potrebbe essere compensata dal pluralismo esterno e viceversa.

Dopo aver ricordato che non esiste democrazia senza pluralismo e che gli Stati hanno il compito di garantire il pluralismo dei media assicurando la diversità dei contenuti dei programmi audiovisivi, in modo che riflettano il più possibile la varietà di opinioni presenti nella società, la Corte EDU è passata a valutare la legittimità della decisione delle autorità moldave. I giudici di Strasburgo hanno scelto di considerare in prima battuta le modalità tramite cui la Moldavia aveva adempiuto al suo obbligo positivo di definire misure legislative e amministrative utili a realizzare il pluralismo dei media. In particolare, la Corte ha ricordato che la politica di pluralismo interno adottata dalle autorità moldave aveva ricevuto l’approvazione del Consiglio d'Europa, e ha richiamato una serie di elementi sulla base dei quali ha formulato a sua volta un giudizio positivo sul quadro normativo predisposto in Moldavia a tutela del pluralismo dei media. In secondo luogo, la Grande Camera si è concentrata sull’applicazione in concreto di tale quadro normativo, nell’ottica di valutare l’eventuale violazione da parte dello Stato moldavo dell’obbligo negativo di non ingerire ingiustificatamente nel diritto alla libertà di espressione della società ricorrente. In altre parole, i giudici si sono chiesti se la revoca della concessione televisiva alla NIT S.r.l. fosse supportata da ragioni sufficienti e pertinenti ai fini del test di necessità di cui all’art. 10, para. 2 CEDU. La risposta è stata affermativa. La NIT S.r.l., infatti, non aveva rispettato il principio del pluralismo politico interno, non riservando uno spazio equilibrato e paritario ai diversi movimenti politici del Paese ma privilegiando i partiti di opposizione, così promuovendo un punto di vista unilaterale e finendo talvolta per distorcere la realtà; inoltre, nel corso delle trasmissioni era stato utilizzato un linguaggio particolarmente offensivo nei confronti del governo e le istituzioni o le persone criticate non avevano avuto la possibilità di presentare il proprio punto di vista.

Quanto alla proporzionalità della misura inflitta rispetto agli obiettivi legittimi perseguiti dalle autorità moldave, la Corte ha osservato che, in effetti, la revoca della concessione televisiva era la sanzione più grave che potesse essere comminata alla NIT S.r.l. Ha osservato, però, anche che la revoca era intervenuta solo a fronte di una serie graduale di sanzioni che non erano riuscire a dissuadere la società ricorrente dal tenere comportamenti contra legem e che le garanzie procedurali predisposte dal sistema moldavo per evitare decisioni arbitrarie da parte delle autorità dovevano ritenersi soddisfacenti. La Corte si è mostrata consapevole del fatto che la severità della misura impugnata potrebbe aver influito negativamente sulle attività della società NIT e che potrebbe aver causato un “chilling effect” sulla libertà di espressione di altre emittenti moldave. Ciononostante, sulla base delle circostanze specifiche del caso, ha ritenuto che le autorità nazionali avessero agito entro il loro margine di apprezzamento e che avessero bilanciato in maniera proporzionale tutti gli interessi in gioco.

 

In conclusione, la Corte ha valutato l’ingerenza nel diritto alla libertà di espressione della NIT S.r.l. “necessaria in una società democratica” ai sensi dell’art. 10 della Convenzione e ha ritenuto che le autorità moldave fossero riuscite a trovare un giusto equilibrio tra l’interesse della collettività alla salvaguardia del pluralismo dei media, da un lato, e la tutela della libertà di espressione della società ricorrente, dall’altro.

 

(Commento a cura di Chiara Chisari)