MJ c. AA, Causa C-521/21, CGUE (Grande Sezione), 24 marzo 2026

La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 24 marzo 2026, causa C-521/21, MJ c. AA, si inserisce in un filone giurisprudenziale relativo alla tutela dello Stato di diritto e, in particolare, dell’indipendenza giudiziaria quale requisito essenziale per garantire il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’art. 19(1), co. 2, TUE e dell’art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La controversia trae origine da un rinvio pregiudiziale sollevato dall’organo giurisdizionale polacco investito di un’istanza di ricusazione di un giudice ordinario nell’ambito di un procedimento civile. Il ricusante lamentava che il giudice ricusato – al pari di altri giudici dell’ordinamento polacco – fosse stato nominato all’esito di una procedura già ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione. Tuttavia, la normativa nazionale e la giurisprudenza interna impedivano di sindacare la legittimità della nomina dei giudici o degli organi coinvolti nel relativo procedimento.
In questo quadro, il giudice del rinvio chiedeva alla Corte di giustizia (a) se una disciplina nazionale che precluda, nell’ambito di un procedimento di ricusazione, la verifica della legittimità della nomina del giudice ricusato fosse compatibile con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi degli artt. 19, par. 1, co. 2, TUE e 47 Carta; e (b) se, nel caso di specie, il giudice potesse essere considerato indipendente e imparziale.
Per quanto concerne la prima questione, la Corte ha affermato che le menzionate restrizioni sono incompatibili con il diritto dell’Unione, nella misura in cui impediscono di verificare se il giudice chiamato a decidere soddisfi i requisiti di indipendenza e imparzialità. Ne consegue che, in forza del principio del primato del diritto dell’Unione, le norme interne in contrasto che impediscono il controllo sulla legittimità della nomina del giudice ricusato devono essere disapplicate.
Con riferimento alla seconda questione, la Corte ha stabilito che un’irregolarità nella procedura di nomina non è sufficiente, di per sé, a far venir meno l’indipendenza del giudice, essendo necessaria una valutazione complessiva delle circostanze rilevanti del caso concreto.
In conclusione, la sentenza conferma che eventuali limitazioni interne al controllo sulla regolarità della composizione del giudice non possono prevalere sul diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Inoltre, la decisione chiarisce che la verifica dell’indipendenza giudiziaria non può essere ridotta a un automatismo fondato sul solo vizio di nomina, ma richiede un accertamento concreto e globale delle circostanze del caso, in un’ottica di effettività della tutela giurisdizionale e di coerenza sistemica dell’ordinamento dell’Unione.
(Commento di Pietro Campana)
