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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Miladze c. Georgia, N. 41585/23, Corte EDU (Quarta Sezione), 19 maggio 2026

Miladze c. Georgia, N. 41585/23, Corte EDU (Quarta Sezione), 19 maggio 2026

La vicenda in oggetto trae origine dalla sanzione amministrativa pecuniaria inflitta a un attivista politico georgiano, Lasha Miladze, a seguito della pubblicazione di un video sul proprio profilo TikTok. Nel filmato il ricorrente intendeva protestare contro una recente riforma della viabilità urbana. Tuttavia, la contestazione politica era sfociata in un monologo fortemente colorito, costellato di insulti personali, espressioni oscene e allusioni sessualmente esplicite rivolte direttamente al sindaco della capitale e ad altri rappresentanti delle istituzioni locali. 

La CEDU, richiamando i criteri relativi al contenuto delle espressioni, al contesto, alla loro diffusione, alla motivazione dei giudici interni e alla proporzionalità della sanzione, ha ritenuto non lesiva dell’art. 10 CEDU la condanna irrogata al ricorrente per i contenuti pubblicati su TikTok.

Sul piano contenutistico, la Corte ha ribadito che le dichiarazioni aventi il carattere di attacchi mirati contro individui identificabili possono esulare dalla protezione dell’art. 10 CEDU, il quale non tutela gli insulti personali gratuiti. Pur riconoscendo che il video del ricorrente si inseriva nel contesto di un dibattito pubblico più ampio sulla riforma dei trasporti a Tbilisi, i giudici di Strasburgo hanno evidenziato come una parte sostanziale della registrazione consistesse in attacchi verbali estremamente rozzi e sessualmente espliciti, rivolti direttamente al sindaco e ad agenti delle forze dell’ordine (par. 71). Particolarmente significativo è anche il rilievo attribuito al contesto linguistico e culturale georgiano. La Corte ha riconosciuto che i giudici nazionali erano nella posizione migliore per apprezzare il significato delle espressioni utilizzate e la loro capacità offensiva nel tessuto sociale locale. Ne emerge una valorizzazione del margine di apprezzamento degli Stati, soprattutto quando la valutazione dipende da sfumature linguistiche non immediatamente traducibili in termini universali (par. 73).

La pubblicazione del video in modalità aperta e senza restrizioni su TikTok, una piattaforma caratterizzata da rapida amplificazione algoritmica e da un pubblico particolarmente giovane, ha inciso in modo determinante sulla valutazione della Corte (par. 75). In questa prospettiva, il social network viene considerato uno spazio di comunicazione pubblica nel quale la portata del messaggio e il rischio di esposizione di utenti minori assumono rilievo autonomo, giustificando anche un approccio più severo, data la capacità della rete di produrre una diffusione istantanea e lesiva del diritto al rispetto della vita privata.

Infine, la Corte ha valorizzato la risposta sanzionatoria delle autorità nazionali, ritenendola proporzionata. La multa irrogata era di importo minimo, non accompagnata da pene detentive, da misure di rimozione del contenuto o da restrizioni ulteriori sulla libertà del ricorrente di proseguire la propria attività politica. Tale circostanza ha consentito di qualificare l’ingerenza come necessaria in una società democratica, anche alla luce della motivazione articolata e puntuale offerta dai giudici interni (parr. 76-77).

In una prospettiva più ampia, la pronuncia sembra mostrare come la società plurale richieda non solo la protezione del dissenso, ma anche la salvaguardia di un contesto comunicativo nel quale il confronto democratico non degeneri in aggressione personale indiscriminata.

 

(Commento di Laura Restuccia)