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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Medmoune c. Francia, N. 55026/22, Corte EDU (Quinta Sezione), 5 febbraio 2026

Medmoune c. Francia, N. 55026/22, Corte EDU (Quinta Sezione), 5 febbraio 2026

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è pronunciata in relazione ad un caso di interruzione dei trattamenti di sostegno vitale del paziente che, in precedenza, aveva manifestato di voler essere mantenuto in vita, anche artificialmente, in caso di sopravvenuto stato di incoscienza e di impossibilità di comunicare con i propri familiari, attraverso le disposizioni anticipate di trattamento. La pronuncia in commento è compatibile con i precedenti della Corte EDU, specie con riferimento al riconoscimento dell’ampio margine di apprezzamento degli Stati membri nei casi relativi alle decisioni sul fine vita. Cionondimeno, la decisione assume una portata innovativa poiché, diversamente dai precedenti in cui la Corte si era confrontata con l’assenza di direttive o con volontà contrarie alla prosecuzione delle cure, nell’affaire Medmoune il conflitto emerge tra una volontà positiva di vivere del paziente e la valutazione medica di interrompere il sostegno vitale.

Nel caso di specie, la moglie e le sorelle del paziente avevano lamentato dinanzi alla Corte EDU la violazione del diritto alla vita (art. 2 CEDU), contestando la decisione dell’équipe sanitaria di interrompere i trattamenti. I medici avevano, infatti, qualificato la prosecuzione delle cure come una forma di “irragionevole ostinazione” (accanimento terapeutico, in contrasto con la dignità umana, di cui all’art. 1111-2 del Codice della Sanità Pubblica francese), giudicando il sostegno vitale una terapia futile e le DAT “inappropriate” rispetto alle condizioni cliniche effettive del paziente dopo l’incidente.

La Corte adita ha stabilito che il quadro legislativo francese è compatibile con la Convenzione, riconoscendo allo Stato un ampio margine di apprezzamento per mediare tra istanze etiche divergenti. Il legislatore nazionale è chiamato a bilanciare interessi profondamente polarizzati: da un lato, il diritto all’autodeterminazione, inteso come espressione della visione morale e culturale del singolo sulla propria vita; dall’altro, la dignità umana e il dovere di cura secondo il canone di diligenza qualificata dei medici.

Con specifico riferimento al processo decisionale, esso è regolato dagli artt. L. 1111-11 e R. 4127-37 del Codice della Sanità Pubblica francese e ha trovato applicazione nella vicenda in discorso. Sebbene le volontà del paziente e i pareri dei familiari siano stati presi in considerazione, l’équipe medica ha ritenuto di non poter applicare le DAT poiché considerate incompatibili con la situazione contingente. La decisione, adottata collegialmente dall’équipe e motivata, ha configurato il trattamento come un accanimento terapeutico, in contrasto con la dignità del paziente e per questa ragione è stato interrotto.

Inoltre, la Corte europea ribadisce l’ampio margine di apprezzamento degli Stati membri sul fine-vita. In fibrillazione con i precedenti, invece, la Corte afferma che il diritto alla vita non può essere declinato entro la facoltà del privato di pretendere in via assoluta il mantenimento in vita, anche mediante forme artificiali di sostegno vitale e gli artt. 2 e 8 CEDU non obbligano gli Stati membri a riconoscere un valore assoluto alle disposizioni anticipate di trattamento.

All’esito della disamina si possono tuttavia ravvisare due profili critici emergenti dall’innovativa decisione.

In primo luogo, dal tenore della decisione sembra potersi cogliere che le direttive anticipate di trattamento redatte dal paziente, in una condizione di piena capacità legale e naturale, possono essere ignorate quando esprimono il desiderio di continuare a vivere. Dunque, sorge il dubbio in ordine alla loro effettiva rilevanza sul piano giuridico. La loro caratterizzazione come “vincolanti” (s’imposent), ai sensi della legge francese, appare oggi essere stata relativizzata dalla Corte, atteso che tali disposizioni possono essere considerate “inappropriate” e così disapplicate.

Al primo profilo si collega direttamente il secondo, attinente al concetto di «ostinazione irragionevole», ossia accanimento terapeutico. Tale concetto viene in rilievo ogniqualvolta risulti necessario evitare il prolungamento doloroso e non dignitoso di una condizione irreversibile. Il concetto è stato elaborato con riferimento a situazioni in cui il paziente non era in grado di manifestarsi in modo contrario al trattamento da proseguire oppure aveva manifestato di non voler proseguire il trattamento, ma i medici non avrebbero voluto applicare tale determinazione. Dunque, il trattamento sanitario diveniva, in determinate condizioni, una condizione intollerabile considerati gli interessi del paziente, contrari al suo protrarsi. Nella vicenda esaminata, invece, il concetto ha assunto una sfumatura diversa, comprensiva pure dei casi in cui il paziente stesso abbia espresso il desiderio di essere mantenuto in vita, pure con il trattamento qualificato dal medico come accanimento terapeutico. Si dilata così il concetto di accanimento, che diviene un limite non solo per gli operatori medico sanitari ma pure per i pazienti. Non è ammissibile il trattamento sanitario o la sua prosecuzione quando esso integra un accanimento terapeutico anche quando ex ante non è considerato tale dallo stesso paziente. Si intravede allora un recupero di un’accezione di dignità umana in senso oggettivo e non soggettivo. E a ciò si perviene riconfigurando la dimensione all’attributo di “ragionevolezza” del concetto.

In via ulteriore, è peculiare l’applicazione del concetto di accanimento terapeutico in un caso di tensione tra l’etica medica e l’autonomia del paziente: il team medico ha invocato un “senso di maltrattamento” e “futilità terapeutica” dei sostegni di supporto vitale per affermarne la natura di accanimento terapeutico. Ne conseguono alcuni dubbi: se i trattamenti di sostegno vitale sono dichiarati “futili” nonostante il desiderio del malato, quale spazio rimane effettivamente per l’autodeterminazione e il pluralismo etico e culturale nelle scelte di fine vita?

 

(Commento di Stefania Pia Perrino)