Mavrakis e Altri c. Turchia, Nn. 12549/23, 71/24 e 2023/24, Corte EDU (Seconda Sezione), 26 maggio 2026

La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 26 maggio 2026 nel caso Mavrakis e altri c. Turchia affronta una questione concernente l’autonomia organizzativa delle minoranze religiose e il rapporto tra libertà di associazione, libertà religiosa e controllo amministrativo sulle fondazioni comunitarie.
I ricorrenti, Niko Mavrakis e Corc Kasapoğlu, entrambi sacerdoti greco-ortodossi residenti a Istanbul, erano stati eletti, nel 2011 e nel 2012, nei consigli di amministrazione di tre fondazioni appartenenti alla minoranza greco-ortodossa. Dopo tali elezioni, la Direzione generale delle fondazioni aveva disposto la loro radiazione dalle liste dei consigli, motivandola esclusivamente con la loro qualità di chierici. I ricorrenti avevano quindi proposto ricorsi di annullamento dinanzi ai giudici amministrativi, sostenendo che né la legge turca n. 5737 del 20 febbraio 2008 sulle fondazioni né il regolamento di attuazione prevedessero un’incompatibilità tra lo status di ecclesiastico e l’eleggibilità agli organi di amministrazione delle fondazioni comunitarie.
In primo grado, i tribunali amministrativi di Istanbul avevano accolto i ricorsi, ritenendo che la Direzione avesse ecceduto i limiti delle proprie attribuzioni: essa poteva infatti controllare la regolarità formale delle elezioni, ma non annullarne i risultati né invalidare unilateralmente l’elezione di soggetti ritenuti non eleggibili. In uno di tali giudizi il tribunale aveva altresì osservato che l’ingerenza nei diritti garantiti dalla Costituzione e dalla Convenzione non poggiava su una base legale chiara né appariva conforme allo spirito di una società democratica. Successivamente, tuttavia, il Consiglio di Stato turco aveva annullato tali decisioni non perché reputasse legittima la radiazione, bensì perché riteneva che la giurisdizione sulla controversia spettasse all’autorità giudiziaria ordinaria civile, in quanto relativa all’elezione di organi di enti di diritto privato.
Ne era derivato un prolungato conflitto sulla giurisdizione, che aveva impedito ai ricorrenti di ottenere una decisione di merito sulla legittimità della loro esclusione.
Quanto ai rimedi costituzionali interni, la Corte costituzionale turca, nel 2023, aveva accertato, per due dei tre ricorsi, una violazione della libertà di associazione a causa della durata eccessiva della procedura e della persistente incertezza giuridica, liquidando un risarcimento per danno morale. Essa, però, non aveva esaminato il nucleo sostanziale della doglianza, ossia la compatibilità rispetto alla Convenzione della radiazione dei ricorrenti dai consigli di amministrazione per il solo fatto di essere sacerdoti.
Nel terzo procedimento, la medesima Corte costituzionale aveva invece dichiarato il ricorso irricevibile, ritenendo non esauriti i rimedi interni.
Investita della questione, la Corte di Strasburgo ha anzitutto ritenuto che i ricorrenti conservassero la qualità di “vittime” di una violazione della Convenzione, dal momento che le decisioni interne non avevano né riconosciuto né riparato l’infrazione lamentata con riguardo all’esclusione dai consigli di amministrazione. Ha poi respinto l’eccezione di tardività e quella di mancato esaurimento dei ricorsi interni proposte dal Governo turco, osservando che i ricorrenti avevano fatto un uso ragionevole dei rimedi disponibili, scegliendo di contestare l’atto amministrativo della Direzione dinanzi ai giudici amministrativi e, successivamente, di adire la Corte costituzionale.
Nel merito, la Corte ha ritenuto che la misura contestata configurasse un’ingerenza nella libertà di associazione ai sensi dell’art. 11 CEDU, da interpretarsi alla luce dell’art. 9, in ragione dello stretto legame tra la partecipazione alla gestione delle fondazioni comunitarie e la vita religiosa della minoranza greco-ortodossa. Due delle tre fondazioni interessate, infatti, erano direttamente collegate a chiese ortodosse, mentre la terza riguardava un istituto scolastico storico della comunità.
La Corte ha quindi concentrato il proprio esame sul requisito della legalità dell’ingerenza statale. Sotto tale profilo ha constatato, in primo luogo, che nessuna disposizione della legge n. 5737 o del regolamento allora vigente vietava ai membri del clero di sedere nei consigli di amministrazione delle fondazioni comunitarie. Le condizioni di eleggibilità riguardavano soltanto la cittadinanza turca, la maggiore età, la residenza nella circoscrizione elettorale, il possesso di un titolo minimo di studio, nonché l’assenza di condanne per determinati reati. Era pacifico che i ricorrenti soddisfacessero tali requisiti.
In secondo luogo, la Corte ha rilevato che neppure il richiamo, operato dalla Direzione, al Trattato di Losanna e ai suoi allegati poteva valere quale fondamento legale dell’esclusione: nessun giudice interno aveva infatti accolto tale argomentazione e uno dei tribunali amministrativi aveva espressamente affermato che la qualità di chierico non costituiva, in assenza di una disposizione legislativa specifica, un ostacolo legittimo all’eleggibilità. Inoltre, il Governo non aveva prodotto alcuna norma, circolare o atto regolamentare da cui desumere, anche solo implicitamente, il potere della Direzione di radiare unilateralmente persone elette in ragione del loro ministero religioso.
Infine, la Corte ha osservato che lo stesso Consiglio di Stato, pur dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, aveva riconosciuto che la Direzione non disponeva del potere di annullare o convalidare le elezioni, ma soltanto di verificarne la conformità formale e, in caso di irregolarità, di adire il giudice civile. Ne derivava che l’atto contestato era stato adottato ultra vires, senza fondamento normativo adeguato.
Sulla base di tali argomenti, la Corte ha concluso che l’ingerenza era priva di base giuridica e che, pertanto, vi era stata violazione dell’art. 11 CEDU, letto alla luce dell’art. 9. Avendo raggiunto tale conclusione, essa ha ritenuto non necessario esaminare separatamente i profili dedotti ai sensi degli artt. 6, 13 e 14 CEDU. In applicazione dell’art. 41 CEDU, la Corte ha riconosciuto a ciascun ricorrente un risarcimento a titolo di danno morale.
La rilevanza della decisione in esame si coglie nella riaffermazione di alcuni principi centrali del sistema convenzionale. In primo luogo, essa ribadisce che la libertà di associazione non tutela soltanto il diritto di costituire un’associazione o di aderirvi, ma protegge anche la possibilità di partecipare in modo effettivo alla sua vita interna, in particolare ai processi di designazione e di amministrazione degli organi direttivi. Quando l’associazione è espressione di una comunità religiosa o minoritaria, tale profilo assume un rilievo ancora più marcato, perché la partecipazione agli organi di governo non riguarda soltanto un interesse organizzativo, ma anche la possibilità di contribuire alla conservazione dell’identità collettiva, della continuità istituzionale e dell’autonomia della comunità stessa.
In secondo luogo, la sentenza chiarisce che l’autonomia organizzativa delle fondazioni comunitarie, specialmente quando si intreccia con la vita religiosa della minoranza, non può essere compressa da interventi dell’amministrazione fondati su interpretazioni implicite o su presunti principi generali non tradotti in norme positive. La Corte non si limita a censurare l’esito concreto della radiazione, ma insiste sul fatto che un’autorità pubblica non è legittimata a incidere su posizioni soggettive così rilevanti senza una base legale sufficientemente precisa. Ciò significa che, in presenza di un pluralismo religioso tutelato, l’amministrazione non dispone di un potere libero di valutazione fondato su considerazioni di opportunità, di prassi o di letture estensive del quadro normativo: ciò che incide sulla composizione degli organi di una fondazione comunitaria deve trovare un fondamento espresso e riconoscibile nel diritto interno.
Infine, la sentenza conferma che il requisito convenzionale della previsione legale dell’ingerenza impone standard particolarmente rigorosi di chiarezza, accessibilità e prevedibilità, tanto più quando siano in gioco diritti connessi al pluralismo religioso e alla protezione delle minoranze. Il punto non è soltanto che la norma esista, ma che consenta ai destinatari di prevedere ragionevolmente le conseguenze delle proprie condotte e di comprendere in anticipo quando e come l’autorità pubblica possa intervenire. In questa prospettiva, la decisione assume rilievo non solo per il caso turco, ma più in generale per tutti i contesti in cui la disciplina amministrativa delle comunità religiose rischia di trasformarsi in uno strumento di compressione della loro autonomia interna. La Corte mostra così che la tutela convenzionale non si esaurisce nella prevenzione di discriminazioni manifeste, ma comprende anche il controllo sulla qualità della base normativa dell’ingerenza, proprio perché è su questo piano che si gioca la protezione effettiva del pluralismo.
(Commento di Martina D'Onofrio)
