Lynn c. Argentina, Fondo, risarcimento e spese, Serie C n. 556, Corte interamericana dei diritti dell’uomo, 2 luglio 2025

Con sentenza del 2 luglio 2025, la Corte interamericana dei diritti umani (CIDU) ha dichiarato la responsabilità internazionale dell’Argentina per la violazione degli articoli 8 e 25 della Convenzione americana sui diritti umani, in relazione a un procedimento disciplinare avviato nei confronti di una persona detenuta in un istituto penitenziario della provincia di Buenos Aires.
Il procedimento, condotto dall’amministrazione penitenziaria, aveva portato alla revoca della libertà provvisoria e al reinserimento del ricorrente in un regime più restrittivo di esecuzione della pena. Richiamando e ampliando la propria giurisprudenza in materia di persone private della libertà, la Corte ha affermato che le garanzie previste agli articoli 8(1) e 8(2) della Convenzione si applicano anche ai procedimenti disciplinari di natura amministrativa nei confronti dei detenuti. Secondo la Corte, le autorità carcerarie dispongono certamente di poteri discrezionali e di intervento immediato per garantire la sicurezza e l’ordine interno degli istituti penitenziari; tuttavia, l’esercizio di tali poteri non può eludere le garanzie del giusto processo sancite dalla Convenzione, che costituiscono un nucleo essenziale di tutela non suscettibile di restrizione in ragione della condanna penale o dello status detentivo dell’individuo.
Nel caso concreto, la Corte ha riscontrato la violazione di diverse garanzie processuali: il diritto a disporre del tempo e dei mezzi adeguati per la preparazione della difesa (art. 8(2)(c)); il diritto di essere assistiti da un avvocato e di comunicare liberamente e in modo riservato con il proprio difensore (art. 8(2)(d)); nonché il diritto di far convocare e interrogare testimoni o periti a propria difesa (art. 8(2)(f)). A tali violazioni si sono aggiunte la mancanza di una motivazione adeguata delle decisioni disciplinari e la violazione della presunzione di innocenza (artt. 8(1) e 8(2)).
La Corte ha inoltre accertato la violazione dell’articolo 25(1) della Convenzione, che garantisce il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. Secondo la Corte, le persone detenute devono poter disporre di un controllo giudiziario effettivo sulle decisioni amministrative che incidono sui loro diritti. Le autorità giudiziarie sono pertanto tenute a esercitare una vigilanza attiva sulla legalità delle misure adottate dall’amministrazione penitenziaria e sulle condizioni di esecuzione della pena (par. 147). Nel caso di specie, i ricorsi presentati dall’interessato dinanzi al giudice dell’esecuzione si erano rivelati privi di effettività, non avendo determinato alcun esame sostanziale delle violazioni denunciate.
Particolare rilievo è stato attribuito dalla Corte alla condizione di vulnerabilità delle persone private della libertà. Tale condizione, osserva la Corte, impone allo Stato un dovere rafforzato di protezione e un controllo giudiziario più rigoroso sulle misure disciplinari che limitano ulteriormente i loro diritti (parr. 83 e 141). Una parte rilevante del dibattito interno alla CIDU ha riguardato il principio di legalità sancito all’articolo 9 della Convenzione. La maggioranza ha ritenuto che la previsione delle infrazioni disciplinari in un decreto presidenziale, anziché in una legge formale, non costituisse violazione del principio di legalità, ritenendo che tale disciplina rientrasse legittimamente nel potere regolamentare dell’amministrazione penitenziaria (par. 172). Questa posizione è stata duramente criticata in varie opinioni separate. Il giudice Pérez Manrique ha definito la scelta della maggioranza “un grave arretramento nella giurisprudenza della Corte”, osservando che “il principio di legalità comprende non solo la prevedibilità, ma anche la materialità della norma che stabilisce la sanzione” (par. 51). Il giudice Mudrovitsch, dal canto suo, ha sottolineato che le sanzioni disciplinari in ambito penitenziario non possono essere equiparate alle sanzioni amministrative ordinarie, poiché incidono direttamente sulla libertà personale e devono pertanto essere sottoposte a garanzie di natura giurisdizionale (parr. 49-50).
Il caso Lynn c. Argentina riafferma così il principio secondo cui lo status detentivo non comporta una sospensione del diritto al giusto processo. Al tempo stesso, lascia aperto un dibattito sulla portata del principio di legalità nel diritto interamericano, rivelando divisioni interne alla Corte in un ambito in cui la tutela giurisdizionale delle persone private della libertà continua a rappresentare uno degli indicatori più sensibili dell’effettività della Convenzione americana.
(Commento di Bernardo Mageste Castelar Campos)
