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Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Loukili c. Paesi Bassi, N. 57766/19, Corte EDU (Terza sezione), 11 aprile 2023

Loukili c. Paesi Bassi, N. 57766/19, Corte EDU (Terza sezione), 11 aprile 2023

La Corte europea dei diritti dell’uomo con sentenza dell’11 aprile 2023, n. 57769/19, Loukili c. Paesi Bassi si pronuncia nuovamente in materia di espulsione di un soggetto avente nazionalità marocchina con legami familiari e figli minori nel Paese ospitante.

 

Il ricorrente è un cittadino marocchino che si era trasferito nei Paesi bassi all’età di tre anni con la propria famiglia d’origine, precisamente nell’anno 1981. Nel 2001, egli ha ottenuto un permesso di soggiorno, concesso dalla competente autorità olandese, a tempo indeterminato. Tale individuo nel corso della sua permanenza sul territorio dei Paesi bassi contrae valido matrimonio, sposando una donna olandese con cui ha avuto due figli, che hanno ottenuto la cittadinanza (olandese) rispettivamente nell’anno 2008 e nell’anno 2014.

Il ricorrente, tra il 2008 e il 2014, ha commesso però diversi reati legati alla cessione di sostanze stupefacenti per cui ha subito una condanna penale definitiva. Nel 2017, il quadro giudiziario del cittadino marocchino si complica poiché commette altri delitti, tra cui il reato di lesioni contro la persona, che hanno condotto - sempre nello stesso anno - all’emanazione di un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno con l’aggiunta di una misura di espulsione dai Paesi Bassi, prevedendo altresì il divieto di ingresso sul territorio per un tempo pari a dieci anni. Da quest’ultimo provvedimento, trae origine la causa dinanzi ai giudici di Strasburgo.

Infatti, il ricorrente sostiene che la decisione di espulsione è manifestamente eccessiva e sproporzionata, integrando una indubbia violazione del rispetto della sua vita privata e familiare così come tutelato dalla lettera dell’articolo 8 della Cedu. Specificamente, il cittadino marocchino espulso ritiene che tale misura sia un’ingerenza segnatamente penetrante nel tessuto della sua famiglia poiché atta a recidere, per un lungo lasso di tempo, i legami affettivi familiari, in particolar modo quello con i due figli, che si vedrebbero di conseguenza ingiustamente privati della figura paterna.

 

La Corte edu si è trovata quindi di fronte alla necessità di effettuare un bilanciamento tra l’interesse pubblico nazionale e l’articolo 8 della Convenzione. Il ragionamento logico-giuridico seguito ha tenuto conto della sicurezza pubblica olandese dati i precedenti penali del ricorrente, il quale aveva - in un limitato periodo di tempo - perpetrato una serie di reati che si sono addirittura acuiti per gravità, da cui i giudici di Strasburgo evincono la volontà del ricorrente di non voler sottostare al pieno rispetto delle leggi previste dall’ordinamento olandese. Inoltre, osserva la Corte che il ricorrente era stato spesso lontano dai figli a seguito delle misure di restrizione alla libertà che l’autorità giudiziaria olandese aveva disposto a seguito della sua condotta antigiuridica. Per di più, il cittadino marocchino non aveva portato a cognizione sufficienti elementi probatori a dimostrazione del legame con i figli, che dai fatti di causa hanno vissuto in modo preponderante unicamente con la madre.

Da tale quadro, consegue che la Corte ha rigettato il ricorso in quanto ha ritenuto il provvedimento di espulsione fondato e proporzionato visti i fatti di causa, non rilevando dunque alcuna violazione dell’articolo 8 della Cedu.

 

(Commento a cura di Alessandro Cupri)