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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

León Madrid c. Spagna, N. 30306/13, Corte EDU (Terza Sezione), 26 ottobre 2021

León Madrid c. Spagna, N. 30306/13, Corte EDU (Terza Sezione), 26 ottobre 2021

Con la pronuncia del 26 ottobre 2021, la Terza Sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è occupata dei profili discriminatori (articolo 14 CEDU) nell’ambito del diritto alla vita privata e familiare (articolo 8 CEDU), affrontando il tema dell’assegnazione del cognome. Nel caso di specie, la legge spagnola in vigore all’epoca dell’assegnazione del cognome alla figlia della ricorrente prevedeva l’anteposizione automatica del cognome paterno a quello materno, senza considerazione delle circostanze specifiche del caso. Alla sua nascita, infatti, la neonata aveva ricevuto il cognome della madre. Due anni più tardi il tribunale competente aveva riconosciuto all’ex compagno della madre la paternità della bambina e deciso che la bambina avrebbe usato il cognome del padre seguito da quello della madre. Essendo stata rigettata a livello domestico la sua richiesta di inversione dei cognomi portati dalla figlia minorenne, la ricorrente adiva la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo lamentando la violazione del divieto di discriminazione sulla base del genere ai sensi dell’articolo 14 della CEDU in combinato disposto con l’articolo 8, ovvero la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.

La Corte di Strasburgo ha stabilito che l’applicazione automatica che non tiene conto delle circostanze specifiche del caso concreto costituisce discriminazione sulla base del ‘sesso’ - secondo la terminologia della CEDU, ‘genere’ secondo l’interpretazione contemporanea delle fonti dei diritti umani. La differenza di trattamento, infatti, è priva di una giustificazione sufficientemente oggettiva e ragionevole nella misura in cui la regola dispone l’anteposizione automatica del cognome del padre a quello della madre senza valutare le circostanze concrete (paragrafo 70).

Non rileva tanto il fatto che il nome assegnato alla nascita possa eventualmente essere cambiato successivamente nel corso della vita, quanto, piuttosto, l’impossibilità assoluta di derogare all’automatismo dell’assegnazione. Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha ritenuto sussistere la violazione dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8 CEDU.

 

(Commento a cura di Giovanna Gilleri)