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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Laniauskas c. Lituania, N. 48309/19, Corte EDU (Seconda Sezione), 29 marzo 2022

Laniauskas c. Lituania, N. 48309/19, Corte EDU (Seconda Sezione), 29 marzo 2022

La Corte EDU si è pronunciata sul diritto ad essere liber* da trattamenti inumani e degradanti in un caso riguardante una persona detenuta in carcere ordinario, affetta da grave disabilità visiva. Il ricorrente era un detenuto condannato, che lamentava la violazione dell’articolo 3 CEDU in virtù del protrarsi della detenzione nonostante le sue condizioni di salute. La Corte non ha riscontrato alcuna violazione della disposizione, non essendo la disabilità visiva tale da rendere il protrarsi della detenzione incompatibile con l’articolo 3.

 

In particolare, la Corte ha delineato tre criteri per determinare se la reclusione di una persona malata sia conforme o meno all’articolo 3, consistenti nella valutazione de: (1) gli effetti della reclusione sullo stato di salute del* ricorrente; (2) l’(in)adeguatezza dell’assistenza medica fornita; e (3) l’opportunità del protrarsi della reclusione alla luce delle condizioni di salute del* ricorrente (para. 48). Di fatto, gl* espert* medic* avevano stabilito che il ricorrente era quasi cieco dal 1993. La malattia, che gli aveva cagionato la perdita del 90% della capacità lavorativa, era, inoltre, considerata incurabile ai sensi del diritto interno (para. 49). Tuttavia, la Corte ha sottolineato che tra il 2017 ed il 2021 "nulla nel fascicolo indica che la sua vista sia peggiorata durante la reclusione", mentre il ricorrente scontava la pena dal 2015 (para. 50).

 

La Corte non ha ritenuto di avere alcuna ragione per procedere alla valutazione circa la supposta inadeguatezza dell’assistenza medica, dal momento che il ricorrente non aveva presentato alcun reclamo sul punto innanzi alle autorità interne. Inoltre, il ricorrente non aveva indicato nello specifico nessun trattamento che non fosse stato fornito o fornito tardivamente (para. 51). Nonostante la Corte abbia riconosciuto che le condizioni della detenzione fossero quelle di una regolare struttura di detenzione, senza alcuna indicazione della loro idoneità ad accogliere persone non vedenti, essa ha cionondimeno sostenuto che il caso riguardasse non tanto il diritto del ricorrente alle cure mediche, quanto, piuttosto, il suo desiderio di essere rilasciato. Pertanto, la Corte ha concluso che l’Articolo 3 non debba essere interpretato nel senso di un obbligo generale di rilascio de* detenut* per motivi di salute (para. 55).

 

(Commento a cura di Giovanna Gilleri)