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L.G. c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Causa C-745/21, CGUE, 16 febbraio 2023

L.G. c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Causa C-745/21, CGUE, 16 febbraio 2023

La Corte di Giustizia con sentenza del 16 febbraio 2023 (causa C-745/21, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale operato dall’autorità giudiziaria dei Paesi Bassi in materia di protezione internazionale, in particolare sul riconoscimento di una richiesta di asilo presentata da una cittadina siriana.

 

La controversia verteva tra una cittadina siriana e il Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, ossia il Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza dei Paesi Bassi, in merito al diniego di quest’ultimo di trattare la domanda di protezione internazionale depositata da tale cittadina e di trasferire tale richiesta verso la Repubblica di Lituania ritenuta competente.

Infatti, la ricorrente nel procedimento principale aveva ottenuto dalla rappresentanza della Repubblica di Lituania in Bielorussia un visto valido dal 10 agosto 2016 al 9 novembre 2017 e dopo aver lasciato definitivamente la Siria raggiungeva il 27 settembre 2017 i Paesi Bassi. Appena arrivata sul territorio olandese, presentava domanda di asilo e a pochi giorni di distanza sposava un cittadino di un paese terzo a cui era già stato accordato l’asilo da parte della competente autorità olandese. A fronte di tale richiesta, le autorità dei Paesi Bassi rinviavano la richiesta di asilo alle autorità lituane ai sensi dell’articolo 12, par. 2 e 3 del Regolamento Dublino III, disponendo altresì il trasferimento della ricorrente. Tuttavia, quest’ultima dichiarava e attestava di essere in stato di gravidanza. In seguito, dava alla luce una figlia sul territorio olandese il cui padre era il marito, così come attestato dalla relazione degli esperti.

 

La ricorrente decideva di adire il Tribunale dell’Aia per ottenere l’annullamento della decisione controversa, sostenendo la violazione degli articoli 9, 16 e 17 del Regolamento di Dublino III, letti alla luce dell’interesse superiore del minore al momento della presentazione della richiesta di asilo.

Il Tribunale olandese ha rinviato alla Corte di Giustizia tre questioni pregiudiziali. Anzitutto, ha chiesto se il diritto dell'Unione europea precluda, nell'ambito della decisione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo, l'attribuzione di una rilevanza autonoma, in base alla normativa nazionale, all'interesse di un bambino di cui la richiedente era incinta al momento della presentazione della domanda. Poi ha posto le questioni se l’art. 16 del regolamento Dublino III debba essere interpretato nel senso che esso si applica quando esiste un rapporto di dipendenza o tra un richiedente protezione internazionale e il coniuge legalmente residente nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda protezione, o tra il nascituro di tale richiedente e tale coniuge che è anche il padre di detto minore.

 

La Corte di Giustizia ha invertito l’ordine d’esame, risolvendo dapprima la seconda e la terza questione, poi la prima. Nello specifico, ha statuito che data la chiara formulazione letterale l’articolo 16 del Regolamento Dublino III si applica laddove vi sia un rapporto diretto tra il richiedente e i soggetti elencati nella norma. Pertanto, non si applica nel caso di un rapporto di dipendenza tra il figlio di richiedente e una di tali persone, come, nel caso di specie, il padre di tale minore che è anche il coniuge della richiedente protezione internazionale.

La Corte ha, inoltre, ritenuto che sia nella facoltà degli Stati membri, in forza della clausola discrezionale contenuta all’art. 17 del Regolamento in questione, poter esaminare le domande di protezione internazionale anche nel caso in cui non sia competente in base ai criteri determinati dal Regolamento, facoltà non assoggettata ad alcuna condizione particolare. In questo senso, quindi la questione posta dal giudice del rinvio deve essere risolta nel senso che l’art. 16 non preclude alla normativa nazionale di imporre l’esame della richiesta di protezione internazionale in deroga ai criteri stabiliti e sul solo motivo del preminente interesse del minore. Spetta perciò al giudice del rinvio esaminare se, nel procedimento principale, le autorità nazionali competenti abbiano violato il diritto nazionale respingendo la domanda di protezione internazionale presentata dalla ricorrente nel procedimento principale, benché quest’ultima fosse in stato di gravidanza al momento della presentazione di tale domanda.

 

(Commento a cura di Alessandro Cupri)