Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Kovačević c. Bosnia ed Erzegovina, N. 43651/22, Corte EDU (Quarta Sezione), 29 agosto 2023

Kovačević c. Bosnia ed Erzegovina, N. 43651/22, Corte EDU (Quarta Sezione), 29 agosto 2023

La Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU), con il caso Kovačević c. Bosnia ed Erzegovina del 29 agosto 2023, è tornata a pronunciarsi in merito alla compatibilità del sistema politico consociativo su base etnico-territoriale, adottato in Bosnia ed Erzegovina con la sottoscrizioni dell’accordo di pace di Dayton, rispetto al divieto generale di discriminazione sancito dell’articolo 1 del Protocollo n. 12 alla Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle liberà fondamentali (CEDU).

 

Prima di descrivere i fatti che hanno dato avvio al caso, appare opportuno fornire alcune indicazioni sull’attuale assetto territoriale e istituzionale della Bosnia ed Erzegovina. La Costituzione sancisce a livello territoriale la presenza di due unità federali: la Republika Srpska e la Federazione di Bosnia ed Erzegovina. A ciò si aggiunge, poi, la distinzione della popolazione in “popoli costitutivi” (bosgnacchi, serbi e croati), cioè le tre principali etnie presenti nel Paese, e “altri”, ovvero i membri di altre minoranze etniche e coloro che preferiscono non dichiarare la propria appartenenza ad un particolare gruppo etnico. Nel caso di specie, il ricorrente lamentava l’impossibilità di esercitare liberamente il proprio diritto di voto in quanto, a causa dell’architettura istituzionale del Paese e dei criteri etnici previsti, poteva votare solamente per i candidati bosgnacchi e croati - e non anche per quelli serbi - alla Camera dei popoli della Federazione di Bosnia ed Erzegovina. Ciò si ripercuoteva a sua volta sulla designazione dei seggi della Camera dei popoli dell’Assemblea parlamentare, che avviene tramite l’elezione indiretta da parte delle assemblee parlamentari delle entità.

Inoltre, il ricorrente lamentava di essere stato limitato nella sua libertà di espressione del voto per i membri della Presidenza della Bosnia ed Erzegovina. Infatti, secondo quanto previsto in Costituzione e dalla Legge elettorale, la Presidenza del Paese è composta da tre membri, di cui uno bosgnacco e uno croato, eletti, in via esclusiva, dai soggetti residenti nella Federazione di Bosnia ed Erzegovina, ed uno serbo eletto nelle sole circoscrizioni elettorali della Republika Srpska. Ad avviso del ricorrente, una tale soluzione andava a costituire una discriminazione, limitando la scelta dei votanti solamente ai candidati del proprio popolo costitutivo e sulla base della sua residenza.

 

I giudici della Quarta Sezione della Corte EDU – sulla scorta di una giurisprudenza ormai consolidata – hanno affermato che una discriminazione sulla base dell’origine etnica di una persona costituisce una forma di discriminazione razziale, quindi particolarmente grave e che, date le sue pericolose conseguenze, richiede una particolare vigilanza da parte delle autorità. È per questo motivo che le istituzioni devono utilizzare tutti i mezzi disponibili per combattere il razzismo, rafforzando così la visione democratica di una società in cui la diversità non è percepita come una minaccia, ma come una fonte di arricchimento (già così in Sejdić e Finci c. Bosnia ed Erzegovina, § 43). La Corte ha affermato, inoltre, che nessuna differenza di trattamento basata esclusivamente o in misura determinante sull'origine etnica di una persona possa essere oggettivamente giustificata in una società democratica fondata sui principi del pluralismo e del rispetto delle diverse culture.

Detto questo, la Corte ha precisato che l'articolo 14 CEDU non vieta alle Parti contraenti di trattare certi gruppi in modo diverso per correggere disuguaglianze di fatto. Tuttavia, nel caso della Bosnia ed Erzegovina, questa combinazione di requisiti territoriali ed etnici equivale a un trattamento discriminatorio in violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 12 nel contesto del diritto di partecipare alle elezioni della Camera dei Popoli dell'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina. I giudici hanno ritenuto che lo stesso criterio si applichi anche al diritto di voto alle elezioni della Presidenza della Bosnia-Erzegovina, in quanto il ricorrente non aveva avuto la possibilità di votare per i candidati che non avevano dichiarato di appartenere ad alcuno dei "popoli costitutivi" (non avendo tali candidati nemmeno il diritto di presentarsi alle elezioni). Inoltre, essendo residente nella Federazione di Bosnia ed Erzegovina, il ricorrente non aveva avuto il diritto di votare per i candidati che dichiaravano l'affiliazione all’etnia serba, eletti esclusivamente all’interno della Republika Srpska. Pertanto, a differenza degli elettori della Federazione che dichiarano la propria appartenenza al gruppo dei bosgnacchi o dei croati e degli elettori della Republika Srpska che dichiarano l'appartenenza ai serbi, il ricorrente non era realmente rappresentato nella Presidenza collettiva. Egli era stato quindi trattato in modo diverso a causa del suo luogo di residenza e della sua etnia.

A questo proposito, la Corte ha osservato che la Presidenza è un organo politico dello Stato e non delle entità. La sua politica e le sue decisioni riguardano tutti i cittadini della Bosnia ed Erzegovina, sia che essi vivano nella Federazione di Bosnia ed Erzegovina o nella Republika Srpska. Pertanto, nessuno dovrebbe essere costretto a votare solo secondo le linee etniche predeterminate, indipendentemente dal suo punto di vista politico. Seppur un sistema di rappresentanza etnica sia mantenuto in qualche forma, dovrebbe rispettare alcuni requisiti, quali essere secondario rispetto alla rappresentanza politica, non discriminare gli "altri" e includere una rappresentanza etnica dall'intero territorio dello Stato. Alla luce di queste considerazioni, i giudici della Corte EDU hanno riscontrato una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 12 CEDU.

 

(Commento di Edin Skrebo)