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Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Kovačević c. Bosnia ed Erzegovina, N. 43651/22, Corte EDU (Grande Camera), 25 giugno 2025

Kovačević c. Bosnia ed Erzegovina, N. 43651/22, Corte EDU (Grande Camera), 25 giugno 2025

Il caso Kovačević c. Bosnia ed Erzegovina N. 43651/22, Corte EDU (Grande Camera), 25 giugno 2025 rappresenta un passaggio di rilievo nel complesso dibattito sulla compatibilità del sistema elettorale della Bosnia ed Erzegovina (BiH) con il principio di uguaglianza e non discriminazione sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La vicenda coinvolge un elettore bosniaco-erzegovese residente a Sarajevo che, non appartenendo formalmente ad alcuno dei tre “popoli costitutivi” (bosgnacco, serbo e croato), denunciava l’impossibilità di esercitare il diritto di voto in condizioni di piena parità per la Presidenza tripartita (art. V, Costituzione BiH) e per la Camera dei Popoli (art. IV, Costituzione BiH): organi in cui la candidatura e l’elezione sono rigidamente determinate dall’etnia e dal territorio di residenza. Tale assetto, frutto degli Accordi di Dayton del 1995, continua da anni a suscitare un intenso dibattito circa la sua conformità ai principi democratici europei e, in particolare, alla giurisprudenza consolidata a partire dai casi Sejdić e Finci (2009), Zornić (2014), Pilav (2016), Baralja (2019), Pudarić (2020) e Kovačević (2023).

Nel caso in commento, il ricorrente sosteneva che l’impossibilità di poter votare liberamente per i membri della Presidenza, senza limitazioni di carattere etnico e territoriale, e la preclusione di candidarsi sulla base della propria identità civica (e non entica) costituivano una discriminazione e una violazione dell’articolo 3 del Protocollo n. 1 alla CEDU. Egli non lamentava un danno concreto su una specifica candidatura, ma denunciava la struttura stessa del sistema costituzionale ed elettorale della Bosnia ed Erzegovina, ritenuta intrinsecamente discriminatoria.

La Grande Camera, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sotto il profilo del diritto, la Corte ha osservato che le doglianze presentate dal ricorrente costituivano essenzialmente una contestazione astratta dell’assetto costituzionale bosniaco-erzegovese, configurando una vera e propria actio popularis, non ammessa dinanzi alla Corte EDU ex articolo 35 della Convenzione.

A ciò si è aggiunta la valutazione, particolarmente severa, secondo cui il comportamento processuale del ricorrente aveva integrato un abuso del diritto di ricorso, in quanto egli aveva formulato affermazioni ritenute deliberatamente fuorvianti e denigratorie nei confronti dei giudici coinvolti nel procedimento nazionale. In assenza di un pregiudizio personale, concreto e attuale sul diritto di voto – condizione imprescindibile per l’attivazione dell’articolo 3 del Protocollo n. 1 – la Corte ha ritenuto che non potesse essere instaurato un giudizio sulla conformità sistemica del modello costituzionale sorto con l’accordo di pace di Dayton ai parametri convenzionali. Tale conclusione si inserisce nel solco della tradizionale riluttanza della Corte a fungere da arbitro costituzionale in senso astratto, ribadendo la necessità di un vinculum diretto tra il ricorrente e la violazione lamentata.

Di particolare interesse è il confronto con la precedente sentenza della Quarta Sezione della Corte EDU del 2023, anch’essa riguardante il ricorrente Kovačević. In quell’occasione, i giudici avevano affrontato il merito della questione, ritenendo che l’impossibilità per il ricorrente di votare i candidati alla Presidenza senza tenere in conto i criteri etnici e territoriali previsti dalla Costituzione e dalla legge elettorale configurasse una violazione del diritto a libere elezioni. Tale pronuncia, innovativa e criticata da alcuni osservatori per l’ampiezza dell’interpretazione adottata, sembrava aprire la strada a un controllo più incisivo della Corte sull’architettura costituzionale della Bosnia ed Erzegovina, pur evitando di comprometterne l’equilibrio politico ed istituzionale.

La decisione del 2025 segna, invece, un’inversione di tendenza. La Grande Camera non ribalta esplicitamente le valutazioni sostanziali del 2023, ma restringe in modo significativo il perimetro dell’accesso alla giustizia convenzionale, enfatizzando la necessità di un danno individuale reale e respingendo tentativi di utilizzare la Corte come sede di revisione costituzionale generale. Tale mutamento non riguarda tanto il giudizio sulle discriminazioni strutturali insite nel sistema istituzionale creato con la Costituzione di Dayton – già riconosciute in numerosi casi precedenti – quanto la legittimità processuale del ricorrente, che nel 2025 viene considerata mancante sia per difetto di qualità di vittima, sia per abuso della procedura.

Sotto un profilo sistemico, la sentenza della Grande Camera riafferma un principio fondamentale: pur riconoscendo le persistenti criticità democratiche del modello bosniaco-erzegovese, la Corte deve operare entro i limiti del proprio mandato, che non comprende la riforma dell’assetto istituzionale di uno Stato membro in assenza di un caso individuale genuino. Al contempo, il brusco distacco dalla decisione del 2023 mette in luce la difficoltà della Corte nel bilanciare l’esigenza di protezione dei diritti politici dei cittadini della Bosnia ed Erzegovina con il rispetto delle prerogative costituzionali e dei delicati equilibri raggiunti con l’accordo di Dayton. Ne emerge un quadro ambivalente, per cui, se nel 2023 la Corte sembrava orientata a un ruolo più proattivo nel promuovere la transizione verso un sistema pienamente democratico e non discriminatorio, nel 2025 essa riafferma un approccio prudente e rigorosamente procedurale.

In questa prospettiva, la decisione Kovačević (Grande Camera, 2025) non segna una smentita dei principi elaborati nella giurisprudenza precedente, ma rappresenta un richiamo ai confini della giurisdizione convenzionale, lasciando – ancora una volta – alla responsabilità politica interna e ai negoziati costituzionali il compito di superare le persistenti distorsioni etnocratiche dell’ordinamento della Bosnia ed Erzegovina.

 

(Commento di Edin Skrebo)