Katholische Schwangerschaftsberatung c. JB, Causa C-258/24, CGUE (Grande Sezione), 17 marzo 2026

La sentenza in esame affronta il delicato tema del bilanciamento tra il diritto all’autonomia delle organizzazioni la cui etica è fondata sulla religione e il principio di non discriminazione dei lavoratori in ragione della religione, alla luce del diritto dell’Unione e della Carta dei diritti fondamentali. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea chiarisce, in via preliminare, che gli Stati membri dispongono di un certo margine di discrezionalità nella definizione di tale equilibrio. Tuttavia, i giudici dell’Unione precisano che il controllo sulla legittimità delle differenze di trattamento spetta ai giudici nazionali, i quali sono chiamati a verificare se i requisiti professionali imposti dall’organizzazione religiosa siano, in concreto, essenziali, legittimi e giustificati, tenuto conto della natura delle attività esercitate o del contesto in cui esse si svolgono. Resta invece preclusa ai giudici qualsiasi valutazione sul contenuto dell’etica religiosa in quanto tale.
Nel caso di specie, la controversia trae origine dal licenziamento di una consulente impiegata presso la Katholische Schwangerschaftsberatung, associazione cattolica tedesca attiva nella consulenza alle donne in gravidanza, la quale impone ai propri dipendenti il rispetto delle direttive della Chiesa Cattolica, orientate alla tutela della vita del nascituro. La lavoratrice, formalmente appartenente alla Chiesa Cattolica al momento dell’assunzione, aveva successivamente deciso di abbandonarla, giustificando la propria decisione di lasciare la Chiesa con il fatto che la diocesi del suo luogo di residenza, oltre all’imposta ecclesiastica, richiedeva un contributo supplementare ai fedeli cattolici che, come lei, erano sposati in un matrimonio interconfessionale con un coniuge ad alto reddito. L’associazione aveva quindi proceduto al licenziamento della lavoratrice, ritenendo che tale abbandono integrasse una grave violazione degli obblighi di lealtà derivanti dal rapporto di lavoro, anche alla luce del diritto canonico.
La Corte osserva, tuttavia, che nell’ambito del medesimo servizio di consulenza svolto dalla odierna ricorrente, l’associazione impiegava anche lavoratori non cattolici, i quali, pur svolgendo le stesse mansioni, non erano soggetti all’obbligo di appartenenza alla Chiesa né al rischio di licenziamento in caso di abbandono della stessa. Ciò induce a ritenere che il requisito dell’appartenenza confessionale non rivesta carattere essenziale ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa, essendo invece sufficiente che i consulenti si impegnino a rispettare le direttive etiche dell’organizzazione.
In tale contesto, la Corte afferma che il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale che consenta a un’organizzazione religiosa di esigere, a pena di licenziamento, che un dipendente appartenente a una determinata chiesa non abbandoni quest’ultima durante il rapporto di lavoro, qualora tale requisito non risulti effettivamente necessario e proporzionato. In particolare, l’abbandono della Chiesa, in quanto tale, non appare idoneo a compromettere l’etica o il diritto all’autonomia dell’organizzazione, soprattutto laddove il lavoratore non abbia manifestato comportamenti ostili né un rifiuto di conformarsi ai principi e alle direttive dell’ente.
La Corte sottolinea altresì che incombe sull’organizzazione l’onere di dimostrare l’esistenza di un rischio reale e sufficientemente grave di lesione della propria etica o autonomia, tale da giustificare l’imposizione del requisito controverso. In assenza di siffatta dimostrazione, la disparità di trattamento fondata sulla religione non può ritenersi compatibile con il diritto dell’Unione.
Resta comunque affidata al giudice nazionale, nel caso di specie la Corte federale del lavoro tedesca, la valutazione finale circa la sussistenza dei presupposti di essenzialità, legittimità e proporzionalità del requisito, alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia.
In esito a quanto osservato, la pronuncia – collocandosi nel solco di precedenti sentenze della stessa Corte – conferma che l’autonomia delle organizzazioni religiose, seppur garantita a livello costituzionale e unionale, non può tradursi in una dispensa generalizzata dal rispetto del principio di non discriminazione, ma deve misurarsi con un rigoroso controllo di proporzionalità affidato al giudice.
(Commento di Martina D'Onofrio)
