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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Karuyev c. Russia, N. 4161/13, Corte EDU (Terza Sezione), 18 gennaio 2022

Karuyev c. Russia, N. 4161/13, Corte EDU (Terza Sezione), 18 gennaio 2022

La Corte EDU si è pronunciata sulla libertà di espressione nel contesto del dibattito politico nel recente caso Karuyev c. Russia. Le autorità domestiche avevano condannato il ricorrente per aver sputato su una fotografia del presidente Putin. L’atto era parte di una performance politica tenutasi in strada alla vigilia dell’insediamento di Vladimir Putin, in seguito alla sua elezione come Presidente della Russia.

Il ricorrente sosteneva che la condanna fosse mirata a sopprimere qualsiasi tipo di critica nei confronti del metodo di governo del Presidente Putin. Secondo il ricorrente, le autorità russe erano preoccupate per l’oggetto dello sputo, piuttosto che per il gesto pubblico dello sputo di per sé, avendo esse stesse fatto riferimento alla fotografia in ogni decisione come ‘un ritratto del Presidente Putin eletto dal popolo’ (paragrafo 15). Sottolineando di non esser stato arrestato durante la performance, bensì quattro ore più tardi per violazione dell’ordine pubblico, il ricorrente lamentava la violazione del suo diritto alla libertà di espressione.

La Corte ha ritenuto la condanna non ‘prescritta dalla legge’, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2. In particolare, ha descritto la performance come non violenta e pacifica, pertanto difficilmente in grado di scatenare disordini pubblici o episodi di violenza. Ad ogni modo, le autorità nazionali non avevano prodotto, secondo la Corte, alcuna evidenza fattuale o giuridica a riprova dell’effettivo contributo a o causa di supposti disordini pubblici da parte del ricorrente (paragrafi 22-23). Dopo aver esaminato la disposizione interna su cui la condanna si era basata, la Corte ha evidenziato l’assenza nel diritto interno di un fondamento giuridico chiaro e prevedibile per l’accusa. La Corte ha, quindi, concluso che vi è stata una violazione dell’articolo 10 causa l’incompatibilità dell’interferenza contestata con il requisito di legittimità. Non ha ritenuto, invece, necessario procedere all’esame degli altri requisiti ex articolo 10, paragrafo 2.

 

(Commento a cura di Giovanna Gilleri)